Sostituzione Pena Detentiva: No se l’Imputato è Senza Reddito
La possibilità di convertire una pena detentiva breve in una sanzione pecuniaria rappresenta un importante strumento di flessibilità del sistema sanzionatorio. Tuttavia, questa facoltà non è un diritto assoluto. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini del potere discrezionale del giudice in materia di sostituzione pena detentiva, chiarendo come la condizione economica dell’imputato possa essere un fattore decisivo. Analizziamo insieme la pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Roma che affermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena detentiva.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, non contestando la propria colpevolezza, ma lamentando unicamente la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. Secondo la difesa, il diniego opposto dai giudici di merito non era sufficientemente motivato.
Il Diniego della Sostituzione Pena Detentiva
La Corte d’Appello aveva negato la sostituzione sulla base di due ragioni principali:
1. Rischio di inadempimento: Sussistevano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni legate alla pena pecuniaria non sarebbero state rispettate.
2. Mancanza di reddito: L’imputato risultava privo di qualsiasi fonte di reddito, rendendo di fatto inesigibile il pagamento di qualunque somma di denaro.
Questa valutazione, basata su elementi concreti, è stata al centro del successivo giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la decisione della Corte territoriale era del tutto logica e non presentava alcun vizio.
Il potere del giudice di concedere o negare la sostituzione pena detentiva è di natura discrezionale. Ciò significa che il giudice deve valutare, caso per caso, se la pena pecuniaria sia idonea a raggiungere gli stessi scopi rieducativi della pena detentiva e se vi sia una concreta possibilità che venga effettivamente pagata.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la totale assenza di reddito dell’imputato costituisse un elemento più che sufficiente a giustificare il diniego. Pretendere il pagamento di una somma da chi non ha alcuna capacità economica sarebbe irragionevole e renderebbe la sanzione puramente simbolica e inefficace. Pertanto, il diniego non è stato un atto arbitrario, ma un corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito.
Conclusioni: Limiti al Potere Discrezionale e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: la sostituzione della pena non è automatica. Il giudice ha il dovere di effettuare una prognosi sulla futura condotta del condannato e sull’effettività della sanzione alternativa. La condizione di indigenza dell’imputato, sebbene non sia una colpa, è un dato di fatto che il giudice può e deve considerare per valutare se la pena pecuniaria possa essere adempiuta.
In conclusione, la decisione di negare la sostituzione è legittima quando si basa su elementi concreti, come l’assenza di reddito, che fanno ragionevolmente dubitare dell’efficacia della pena pecuniaria. Per il ricorrente, l’esito del ricorso è doppiamente negativo: non solo la pena detentiva è stata confermata, ma a questa si è aggiunta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità.
Un giudice può rifiutare di sostituire una pena detentiva con una pecuniaria?
Sì, il giudice ha un potere discrezionale e può negare la sostituzione se ritiene, sulla base di motivi fondati, che le prescrizioni non sarebbero adempiute o che la pena pecuniaria sarebbe inefficace.
La mancanza di reddito dell’imputato è un motivo sufficiente per negare la sostituzione della pena?
Sì, secondo questa ordinanza, l’assenza di reddito è un elemento concreto e sufficiente per ritenere che l’imputato non potrebbe pagare la pena pecuniaria. Di conseguenza, il giudice può legittimamente negare la sostituzione su questa base.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42734 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 21 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato, che lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, posto che la motivazione rassegnata dalla la Corte territoriale a sostegno dell’impugnato diniego – ossia, che la pena non potesse essere sostituita con quella pecuniaria, perché sussistevano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute e perché dall’imputato privo di reddito non si poteva pretendere il pagamento di alcuna somma – non esibisce alcun profilo di illogicità evidente quanto all’uso del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito in materia (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.