Sostituzione Pena Detentiva: No alla Conversione se Inefficace
La possibilità di convertire una condanna a una pena detentiva breve in una sanzione pecuniaria è un istituto fondamentale del nostro ordinamento, ma non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice nel negare la sostituzione pena detentiva, specialmente quando la sola sanzione economica appare inadeguata a svolgere una funzione rieducativa. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Abuso Edilizio e Precedenti Penali
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato alla pena di tre mesi di arresto e 10.900 euro di ammenda per un reato di abuso edilizio. Nello specifico, l’imputato aveva realizzato un’opera abusiva in ampliamento di una struttura preesistente, anch’essa illegale. L’imputato aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, sottolineando come la sanzione sostitutiva non avrebbe avuto un’adeguata funzione rieducativa e di prevenzione. Questa valutazione si basava su due elementi chiave: la gravità della condotta, che si inseriva in un contesto di pregressa illegalità, e i precedenti penali dell’imputato, che includevano condanne per reati di non minima rilevanza, tra cui il furto.
La Decisione della Cassazione sulla Sostituzione Pena Detentiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno confermato la piena legittimità della decisione della Corte territoriale, ritenendo la sua motivazione logica, coerente e in linea con i principi consolidati della giurisprudenza.
Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, confermando così il diniego alla conversione della pena.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice
Il cuore della decisione risiede nel corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione ha ribadito che, ai fini della sostituzione pena detentiva, il giudice deve fare riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
Tuttavia, questo non significa che il giudice sia obbligato a esaminare analiticamente ogni singolo parametro elencato nell’articolo. È sufficiente che la sua decisione sia motivata sugli aspetti ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente posto l’accento sull’inefficacia della sanzione sostitutiva come strumento di prevenzione speciale.
La condotta recidiva in materia edilizia e i precedenti penali per altri reati sono stati considerati indicatori di una personalità non incline al rispetto delle regole, per la quale una sanzione puramente economica non costituirebbe un deterrente efficace né uno stimolo alla rieducazione. La motivazione è stata giudicata in linea con precedenti pronunce della stessa Corte (come la sentenza Orabona, n. 10941/2011), che hanno sempre valorizzato la discrezionalità del giudice nel valutare l’adeguatezza della pena in concreto.
Le Conclusioni: Limiti alla Conversione della Pena e Funzione Rieducativa
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione sui limiti della sostituzione pena detentiva. La decisione finale non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione ponderata che deve tenere conto della personalità del reo e delle finalità della pena. Quando elementi concreti, come la gravità del fatto e una storia criminale significativa, suggeriscono che la sanzione pecuniaria sarebbe inefficace, il giudice ha il potere e il dovere di negare la conversione per assicurare che la pena mantenga la sua essenziale funzione rieducativa e di prevenzione, come richiesto dalla Costituzione.
Un giudice può sempre convertire una pena detentiva breve in una sanzione pecuniaria?
No, non è un obbligo. Il giudice ha un potere discrezionale e può negare la conversione se ritiene, motivando la sua decisione, che la sanzione pecuniaria non sia idonea a svolgere una funzione rieducativa e di prevenzione, basandosi su criteri come la gravità del reato e i precedenti penali del condannato.
Quali fattori sono stati decisivi per negare la sostituzione della pena in questo caso?
I fattori decisivi sono stati la gravità specifica del reato (un abuso edilizio che ampliava un’opera già abusiva), la precedente condotta analoga dell’imputato e la presenza di significativi precedenti penali per altri reati, tra cui il furto. Questi elementi hanno convinto il giudice che una multa non sarebbe stata un deterrente efficace.
Il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 del codice penale per motivare la sua decisione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo parametro dell’art. 133 c.p. Può legittimamente basare la sua motivazione sugli aspetti che ritiene decisivi nel caso specifico, come l’inefficacia della sanzione sostitutiva a fini preventivi e rieducativi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che deduce la violazione d legge in relazione agli artt. 53 e ss. della I. 689 del 1981, in relazione al rigettn de richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria con rigua rdo alla condanna, alla pena di mesi tre di arresto e C 10.900,00, per il reato di cui a ll’art. 4 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha escluso la possibilità di conversione della pena detentiv3 nella corrispondente pena pecuniaria non ritenendo che la sanzione sostitutiva pEciniaria avesse un’idonea funzionq rieducativa di prevenzione speciale richiamando le Jes. modalità della condotta evgravità del fatto, tenuto conto che si trattava Ji una edificazione abusiva in ampliamento di precedente opera abusiva e quindi si aguiva una precedente analoga condotta di abuso già realizzata in precedenz,:i e ai precedenti penali per vari reati di non minima rilevanza, tra cui condanne pi furto. Si tratta di una motivazione logica e in linea con gli arresti della giurisprudE nza d legittimità ossia Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717-01, swcondo cui «Ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il niudice ricorre ai criteri previsti dall’art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta prev sione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti dtenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione e, negli stessi termini 2, 28707 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256725 – 01.
Rilevato ;ré pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inamnnissibli, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammendE:.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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