Sostituzione pena detentiva: la Cassazione fa il punto su precedenti e discrezionalità
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla sostituzione pena detentiva e sui limiti del potere discrezionale del giudice. Quando un imputato ha un passato criminale significativo e non dimostra volontà di redenzione, la possibilità di convertire una condanna detentiva in una pena pecuniaria si riduce drasticamente. Questo caso, riguardante un’evasione dagli arresti domiciliari, illustra perfettamente i criteri applicati dai giudici.
I fatti del caso
Un individuo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. La condanna, inflitta in primo grado, veniva confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni principali: il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (ai sensi dell’art. 131-bis c.p.) e, soprattutto, la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria.
La difesa sosteneva che le condizioni per applicare tali benefici sussistessero. Tuttavia, le corti di merito avevano già respinto queste richieste, sottolineando la gravità della condotta e il profilo criminale del soggetto.
La valutazione della condotta e dei precedenti penali
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha avallato pienamente il ragionamento dei giudici precedenti. In primo luogo, ha evidenziato l’intensità del dolo dell’imputato: egli aveva mentito sulle ragioni del suo allontanamento, sostenendo di doversi recare presso una struttura sanitaria, circostanza risultata poi non veritiera. Questo comportamento ha dimostrato una chiara volontà di eludere il controllo giudiziario.
In secondo luogo, e in modo determinante, la Corte si è soffermata sui numerosi precedenti penali dell’uomo, che includevano reati gravi come porto d’armi, spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Questi elementi, secondo i giudici, delineavano un quadro di “particolare inclinazione a delinquere” e “insensibilità all’emenda”, rendendo inappropriata qualsiasi forma di beneficio.
Le motivazioni della decisione sulla sostituzione pena detentiva
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei criteri previsti dall’art. 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena. La Cassazione ha ribadito che, anche a seguito delle riforme (d.lgs. 150/2022), la concessione di pene sostitutive rimane un potere discrezionale del giudice. Questo potere deve essere esercitato tenendo conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo e della sua condotta.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il suo diniego. Da un lato, l’imputato non aveva fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare le sue condizioni economiche, elemento necessario per valutare la congruità di una pena pecuniaria. Dall’altro, il suo curriculum criminale dimostrava una personalità non meritevole di fiducia e refrattaria al percorso rieducativo. Pertanto, la decisione di negare la sostituzione della pena detentiva era non solo legittima, ma anche adeguatamente motivata, e come tale insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la concessione di pene sostitutive non è un automatismo. Il giudice ha il dovere di valutare attentamente la personalità dell’imputato e il suo passato. I precedenti penali specifici e gravi, uniti a una condotta che denota una spiccata tendenza a violare la legge, costituiscono un ostacolo insormontabile per l’accesso a benefici come la conversione della pena detentiva in pecuniaria. La sentenza serve da monito: la fiducia dello Stato va meritata e chi dimostra con i fatti di non rispettare le regole non può aspettarsi clemenza.
Perché è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
È stata negata perché la condotta dell’imputato è stata caratterizzata da un’elevata intensità del dolo. Egli ha mentito deliberatamente sulle motivazioni del suo allontanamento, dimostrando una chiara volontà di evadere e non una necessità o un’azione di lieve entità.
Quali sono i motivi principali per cui è stata rifiutata la sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria?
La sostituzione è stata rifiutata per due motivi principali: 1) l’imputato non ha fornito alcuna prova del suo reddito e delle sue condizioni economiche; 2) i suoi numerosi e gravi precedenti penali (porto d’armi, spaccio, resistenza a pubblico ufficiale) hanno dimostrato una spiccata inclinazione a delinquere e un’insensibilità al percorso rieducativo, rendendo la sostituzione inappropriata.
Qual è la conseguenza quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6180 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
•
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell’art. 131 bis cod. pen. e della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria per la condanna, confermata in appello, in merito al delitto di evasione dagli arresti domiciliari – deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. Invero, in riferimento alla prima censura, la Corte di appello ha – in modo non illogico – confermato la valutazione sul punto del primo Giudice che ha rilevato che la condotta dell’appellante si è contraddistinta per la intensità del dolo atteso che l’imputato – peraltro gravato da precedenti penali – ha mentito in ordine alle motivazioni che lo hanno indotto ad allontanarsi dalla propria abitazione (risultando dimostrato che NOME non si era affatto recato presso la struttura sanitaria in ordine alla quale aveva ottenuto l’autorizzazione).
Ritenuto che immune da rilievi in sede di legittimità è anche la statuizione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pena della multa. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che la invocata sostituzione, da un lato, non era stata corredata dai necessari elementi relativi al reddito dell’imputato e alle sue complessive condizioni economiche e, dall’altro, che NOME è gravato da condanne per svariati reati (porto d’armi, spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale) avendo dimostrato particolare inclinazione a delinquere e insensibilità all’emenda. Questa Corte ha già precisato come in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicch il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9707 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
6
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025
Il Pre ente