Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Termali il DATA_NASCITA, difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Vasto avverso la sentenza in data 27/11/2023 della Corte di appello di Salerno in sede di rinvio a seguito di annullamento, con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 17834 del 22/02/2023, della sentenza della Corte di appello di Campobasso del 15/09/2022;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27/11/2023, la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di Campobasso del 15/09/2022 ad opera della Sez. 5, n. 17834 del 22/03/2022 che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di minaccia, ritenuto assorbito nel reato di danneggiamento di cui al capo D), rinviando per la rideterminazione della pena
alla Corte di appello di Salerno, aveva ridotto a mesi quattro e dieci giorni di reclusione la pena per i reati di lesioni personali e danneggiamento ascritti all’imputato.
Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Salerno, a fronte della richiesta avanzata dalla difesa in sede di conclusioni di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 legge 24/11/1981, n. 689, ha osservato che l’istanza doveva ritenersi inammissibile per tardività, in quanto non poteva ritenersi applicabile, al caso di specie, la disposizione transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150.
In proposito, la Corte territoriale ha dato atto che avrebbe dovuto applicarsi il previgente art. 53 legge n. 689 del 1981, atteso che la richiesta di sostituzione della pena, già fissata, all’esito del primo giudizio di appello, in misura inferiore a mesi sei di reclusione, avrebbe potuto essere domandata alla luce della precedente formulazione della menzionata disposizione e quindi, a pena di inammissibilità, avrebbe dovuto essere avanzata con l’atto di appello, ex art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Premettendo l’irrilevanza, ai fini del decidere, del fatto che il difensore non fosse munito, a tale fine, di procura speciale, il giudice del rinvio ha altresì chiarito che la richiesta non avrebbe potuto essere comunque accolta, alla luce dei precedenti penali dell’imputato il quale era gravato di due condanne per resistenza a pubblico ufficiale, una condanna per lesioni personali, sei condanne per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, due condanne per guida senza patente, due violazioni del NOME, una condanna, infine, per porto di materiale pirotecnico all’interno dello stadio.
La Corte distrettuale ha altresì precisato che non era possibile ritenere la pena pecuniaria idonea ad assicurare in ordine al pericolo di reiterazione di reati con violenza alle persone o con minaccia, né che la pena medesima fosse capace di perseguire efficacemente la rieducazione dell’imputato, come previsto dall’ art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981.
Con unico motivo di ricorso, la difesa – sottolineando che, ai fini della richiesta di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, non era necessaria la procura speciale al difensore – lamenta la violazione di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 20-bis cod. pen., altresì dolendosi della violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità dell motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva.
Ad avviso del ricorrente, la decisione con cui la Corte aveva ritenuto tardiva la richiesta di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, avanzata in sede di conclusioni davanti alla Corte di appello, era viziata da violazione di legge.
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A tale fine, adduce che l’istanza era stata proposta in esito alle modifiche apportate alla legge n. 689 del 1981 dalla cd. “riforma Cartabia” e, in punto sussistenza dell’interesse ad impugnare, osserva che nel primo giudizio di appello la richiesta di sostituzione della pena non era stata avanzata in quanto il criterio di ragguaglio era al tempo fissato in 250,00 Euro per giorno, mentre ai sensi dell’art. 56-quater, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, il criterio è divenuto parzialmente elastico, prevedendo la facoltà del giudice di determinare, in sede di conversione, la pena pecuniaria fino al minimo di 5 Euro per un giorno di pena detentiva.
Il ricorrente sostiene altresì che si sarebbe trattato di condotte di particolare tenuità, originate da ragioni bagatellari e che la pena pecuniaria sarebbe maggiormente idonea, anche in ottica di tutela dei principi di proporzionalità e prevedibilità della pena, al reinserimento dell’imputato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Con memoria del 7 maggio 2024, la difesa ha insistito per l’annullamento della sentenza n. 1795/2023 resa dalla Corte d’Appello di Salerno- Sezione Unica Penale, in data 27.11.2023, ribadendo gli argomenti già sviluppati nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Non sussiste la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 20-bis cod. pen.
In primo luogo, la Corte di appello di Salerno ha preso in considerazione l’istanza di sostituzione della pena detentiva, non avendo tenuto in conto il profilo relativo alla mancanza di procura speciale in capo al difensore e, conseguentemente, la relativa doglianza è infondata.
Ciò premesso, va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte medio tempore dall’art.71, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il criterio di sostituzione delle sanzioni detentive brevi con la pena pecuniaria è stato modificato in me/ius ulteriormente, rispetto agli effetti della declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, dell’art. 53, secondo comma, legge n. 689 del 1981 con sentenza Corte cost. n. 28 del 2022 -, posto che la nuova previsione dell’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981 stabilisce che il valore giornaliero per la sostituzione della pena pecuniaria non può essere inferiore a 5 Euro e superiore a 2.500 Euro: trattasi di norma penale di favore, per cui, in astratto, della stessa dovrebbe tenersi conto, nell’applicare la disciplina della sostituzione
della pena, anche ove la richiesta afferisca a condotte tenute precedentemente alla sua vigenza.
Premesse tali considerazioni, va tuttavia evidenziato come la sentenza rescissoria abbia delibato, nel merito, la richiesta avanzata dall’imputato, rilevando che, anche laddove l’istanza fosse stata tempestiva, non avrebbe potuto essere accolta, alla luce della serie di precedenti penali riportati dall’imputato, ostativi, nel giudizio formulato ai sensi dell’art. 133 cod. pen., a ritenere che la pena pecuniaria potesse ritenersi idonea a rieducare l’imputato e a prevenire dalla commissione di altri reati con violenza e minacce alle persone.
In proposito, la motivazione risulta logica e conforme al dettato normativo, atteso che, nel valutare l’applicabilità della pena sostitutiva, il giudice si attenuto ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (In tale senso, Sez. 3, n 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031-01, per cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il su giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell’istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell’imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l’accertamento della capacità a delinquere)».
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha effettuato il dovuto giudizio, in chiave prognostica, alla luce della commissione, da parte dell’imputato, di reati con violenza e minaccia, circa l’inadeguatezza della pena pecuniaria a perseguire la rieducazione del medesimo e a prevenire la futura commissione di reati aventi analogo carattere; né l’imputato ha allegato specifici ed obiettivi elementi funzionali alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole.
Non inficia la precedente considerazione il principio espresso da Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006-02, per cui «In tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali», considerato che la Corte di appello, oltre ad avere richiamato i precedenti penali di COGNOME, ha altresì osservato che la pena pecuniaria non poteva ritenersi maggiormente idonea, rispetto a quella
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detentiva, a rieducare l’imputato e a prevenire la commissione, da parte del medesimo, di altri reati con violenza alla persona o con minaccia, diffondendosi, pertanto, circa la sussistenza di condizioni ostative ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981, come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Inammissibili, in quanto aspecifici risultano, infine, i rilievi articolati d ricorrente in ordine alla tenuità della condotta dell’imputato, alla minore lesività della pena pecuniaria rispetto alla libertà del condannato, alla maggiore conformità della medesima alla risocializzazione e alla rieducazione del condannato e, infine, circa alla circostanza che la pena debba essere percepita come «giusta… prevedibile e preventivabile da parte del soggetto agente», trattandosi di mere petizioni di principio, svincolate dal contenuto della decisione impugnata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/05/2024.