Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Bologna rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME, volta ad ottenere, a norma de 95 delle disposizioni transitorie della legge 30 dicembre 2022, n. 19 conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 sostituzione della pena detentiva di mesi sei e giorni venti di reclusione, i con sentenza della medesima Corte di appello del 05/11/2021 (passata giudicato il 23/03/2023) nonché della multa, irrogata quale aumento a tito continuazione, in relazione alla sentenza n. 1184 del 2013, con la pena pecun sostitutiva ex art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis della medesima disposizione normati
1.1. La Corte distrettuale, in primo luogo, ha dato atto trattarsi di p attualmente sottoposta alla detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell’ quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354, disposta con provvedimento de 05/11/2019, eseguito il 05/02/2020, nonché ad estensione della misura ulteriori condanne, con pena complessivamente espianda fissata ad anni se giorni ventisei di reclusione, come da ordinanza del 26/11/2021.
1.2. La Corte ha poi ricordato la emissione – ad opera della Proc generale presso la Corte di appello di Bologna – di un provvedimento di esecuzi di pene concorrenti, con contestuale trasmissione degli atti al compe Magistrato di sorveglianza per sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo, ladd la residua pena complessiva viene determinata in anni sette, mesi otto e g ventisei di reclusione (con novanta giorni di liberazione anticipata da detrarr richiesta di prosecuzione della misura alternativa ex art. 51-bis Ord. pen.
1.3. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla negativa considerazione d elevata capacità delinquenziale manifestata dalla condannata, già destinatar provvedimento di sorveglianza speciale per anni due, oltre che protagonista di pluralità di condotte criminose contro il patrimonio, temporalmente an successive tanto all’applicazione di misure cautelari di natura detentiva, all’inizio della espiazione della pena in regime detentivo domiciliare ex art. 47-ter, comma 1 Ord. pen. La già dimostrata alta propensione alla perpetrazione condotte delittuose, in uno alla scarsa capacità di autogoverno comportament della COGNOME, hanno condotto, dunque, il Tribunale di sorveglianza di Bologn reputare le succitate forme attenuate di espiazione del tutto inadeguate, r all’obiettivo del raggiungimento della finalità rieducativa; residuerebb condannata, infatti, una ampia libertà di movimento, dato che la prima mis invocata non postula alcuna modalità di controllo, laddove la seconda prev controlli di natura assai limitata.
1.4. Secondo l’ordinanza impugnata, neanche la detenzione domiciliare sostitutiva potrebbe rivelarsi concretamente idonea allo scopo, proprio in q resterebbe carente, comunque, la necessaria possibilità di assicurare un cos controllo dei movimenti della condannata. Tale forma di detenzione domicilia infatti, prevede la possibilità di permanenza all’interno dell’abitazione an per dodici ora al giorno e, comunque, la possibilità per la detenuta di usc domicilio per almeno quattro ore al giorno. Secondo tali modalità attuati condannata rimarrebbe a lungo sottratta ad ogni sorveglianza; ciò determinereb il serio rischio di nuova ricaduta dinanzi alle spinte delinquen consequenzialmente, la vanificazione dei risultati rieducativi sino a momento raggiunti, attraverso lo strumento della detenzione domiciliare specia
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il dell’esecuzione, infatti, ha dimostrato di saper fare buon governo delle dispos di cui all’art. 58 legge n. 689 del 1981. Il provvedimento rispetta i parametri dall’art. 133 cod. pen., giungendo a una prognosi negativa, in or all’adempimento delle prescrizioni ad opera della condannata; questa, infatt dato sin qui ampia prova della sua propensione verso uno stile di vita devi Esula dai poteri del Giudice di legittimità, peraltro, la formulazione di una n diversa valutazione degli elementi di fatto, sui quali si basi il provved impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova ricordare come l’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nell formulazione risultante dall’intervento dell’art. 71, comma 1, lett. f) d ottobre 2022, n. 150, riservi al potere discrezionale del giudice – da ese secondo i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. – la scelta inerent possibilità di procedere alla sostituzione della pena detentiva, sia alla s ordine alla tipologia di misura sostitutiva da applicare, in quanto re maggiormente idonea ad ottenere il risultato del reinserimento sociale condannato (obiettivo che, nell’ottica della più ampia riforma delle disposi contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981, operata dal d.lgs. 10 ot 2022, n. 150, è stato sostituito dalla rieducazione del condannato e prevenzione del pericolo di commissione di altri reati).
2.1. La valutazione di tipo prognostico demandata al giudice, dunque presenta un contenuto complesso ed individualizzato, dal momento che involge una duplicità di profili, inerenti:
alla valutazione in ordine alla funzionalità della misura sostitutiva, ris perseguimento dello scopo di reinserimento sociale del condannato consequenzialmente, alla scelta della misura più idonea al conseguimento di t obiettivo;
alla valutazione ex ente, attinente alla attitudine della singola misura, rispet allo scopo di assicurare – anche grazie all’imposizione di idonee prescrizio prevenzione del pericolo di recidiva.
2.2. La sentenza impugnata, adottando una ampia e coerente motivazione, priva di spunti di contraddittorietà e, pertanto destinata a rimanere immu qualsivoglia stigma in sede di legittimità, ha analizzato la possibilità di pr alla sostituzione della sanzione inflitta sia con la pena pecuniaria, sia con
con pubblica utilità, sia con la detenzione domiciliare sostitutiva, giungend formulazione di una prognosi negativa. Tale valutazione è stata fondata non s sulla sussistenza di un gravoso corredo di pregiudizi penali, attinen commissione di reati contro il patrimonio, ma anche sulla ritenuta impossibi che tali forme attenuate di espiazione possano espletare una effettiva funz rieducativa, apparendo esse inconciliabili con la già dimostrata incapaci autogoverno comportamentale manifestata dalla ricorrente.
2.3. Con motivazione che – anche sul punto specifico – merita di restare riparo da censure in sede di legittimità, la Corte territoriale ha anche ch ragioni della ritenuta inapplicabilità della detenzione domiciliare ex art. 5 n. 689 del 1981; tale misura, a differenza della detenzione domiciliare spec attualmente in esecuzione nei confronti della COGNOME, le consentirebbe inf prolungati periodi di assenza dal domicilio, così divenendo viepiù indispensa l’affidamento alla (insufficiente) capacità di autocontrollo.
2.4. In definitiva, la Corte di appello di Bologna ha dato adeguatame conto degli elementi considerati, nonché della loro negativa incidenza sul fu rispetto delle prescrizioni, che sono proprie delle invocate pene sostitut giudizio prognostico negativo non si è limitato all’indicazione dello specifico f al quale è stata ritenuta ricollegabile una valenza ”ostativa”, ma si è str correlato al contenuto della auspicata pena sostitutiva, fornendo una adeg motivazione in ordine al tema del futuro rispetto delle prescrizioni che sa imposte.
2.5. Si deve rammentare, infine, come il compito del giudice di legittim non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giu di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, come noto, di stabi questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se a fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente ri alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determi conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, C Rv 203428; si vedano anche Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, R 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 2, n. 79 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessar corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell’ambito del control motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decis giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, p riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativ
da tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia, o meno, dato co adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione .
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto ricorso; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2023.