Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7036 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7036  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 12/04/2024 della Corte di appello di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 aprile 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza in data 6 maggio 2022 del Tribunale di Pescara che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il difensore ha avanzato nell’interesse del suo assistito la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nelle conclusioni scritte del 5 aprile 2024, a cui ha allegato anche la documentazione relativa al reddito. Trattandosi di pena sostitutiva che non necessita del consenso dell’imputato, la richiesta presentata dal difensore deve ritenersi valida, a prescindere dal rilascio di una procura speciale. La richiesta poi è stata tempestiva perché formulata nelle conclusioni scritte (Sez. 6, n. 2106 del 2024, Coppola, Rv. 285894-01, secondo cui nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare con l’atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio) Difettano, d’altro canto, cause formali di inammissibilità della richiesta, trattandosi di pena detentiva di sette mesi e dunque inferiore alla soglia stabilita dall’art. 20-bis cod. pen. per la sostituzione con pena pecuniaria e di condanna non sospesa. La Corte era dunque tenuta a rispondere alla richiesta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la richiesta di pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia Così deciso, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente