Sostituzione pena detentiva: la Cassazione ribadisce l’obbligo di pronuncia del giudice
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7036/2025) ha riaffermato un principio fondamentale in materia di sostituzione pena detentiva: il giudice d’appello ha il dovere di pronunciarsi su una richiesta tempestiva e ammissibile presentata dall’imputato. L’omissione di tale valutazione costituisce un vizio della sentenza, che ne comporta l’annullamento. Questo caso offre spunti cruciali sull’applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia, evidenziando i diritti della difesa e gli obblighi del magistrato.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna per un reato ambientale (violazione dell’art. 256 del d.lgs. 152/2006), confermata in secondo grado dalla Corte di appello di L’Aquila. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso per Cassazione lamentando un vizio specifico della sentenza d’appello. In particolare, la difesa eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva, fissata in sette mesi, con la corrispondente pena pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 20-bis del codice penale.
La richiesta di sostituzione pena detentiva in Appello
Nelle conclusioni scritte depositate il 5 aprile 2024, prima dell’udienza di appello, il difensore aveva formalmente avanzato la richiesta di sostituzione pena detentiva, allegando anche la documentazione reddituale necessaria per la valutazione. La richiesta era stata formulata nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina transitoria della Riforma Cartabia (art. 95 d.lgs. n. 150/2022), che impone di presentare l’istanza con l’atto di gravame o, al più tardi, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza.
Nonostante la tempestività e la completezza formale dell’istanza, la Corte di appello aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado, omettendo completamente di esaminare e decidere sulla richiesta di pena sostitutiva. Questo silenzio del giudice di secondo grado è diventato il fulcro del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo le doglianze della difesa. I giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che la richiesta era pienamente valida. Non essendo richiesto il consenso dell’imputato per questo tipo di pena sostitutiva, la domanda avanzata dal difensore era sufficiente, anche senza una procura speciale.
In secondo luogo, la richiesta era stata presentata tempestivamente, rispettando il termine perentorio stabilito dalla normativa. Infine, sussistevano i presupposti formali per l’ammissibilità della richiesta: la pena detentiva inflitta (sette mesi) era inferiore alla soglia massima di quattro anni prevista dall’art. 20-bis cod. pen. e la condanna non era stata sospesa. In presenza di tutti questi elementi, la Corte d’Appello aveva il preciso obbligo di rispondere. Il suo silenzio ha integrato un vizio procedurale e di motivazione, rendendo la sentenza impugnata illegittima nella parte in cui ha ignorato un punto cruciale del dibattito processuale.
Conclusioni: l’obbligo di pronuncia del giudice
La decisione della Cassazione è chiara: quando la difesa presenta una richiesta di sostituzione pena detentiva in modo tempestivo e formalmente corretto, il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi. Può accoglierla o rigettarla, ma deve fornire una motivazione. L’omissione di questa decisione non è una semplice dimenticanza, ma un errore di diritto che inficia la validità della sentenza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto, rinviando il caso alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio che dovrà, questa volta, esaminare nel merito la richiesta di pena sostitutiva.
È necessario il consenso dell’imputato per chiedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria?
No, la sentenza chiarisce che trattandosi di una pena sostitutiva che non necessita del consenso dell’imputato, la richiesta presentata dal difensore è valida a prescindere dal rilascio di una procura speciale.
Qual è il termine ultimo per presentare la richiesta di sostituzione della pena in appello secondo la disciplina transitoria?
La richiesta deve essere formulata con l’atto di gravame o, al più tardi, entro il termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni scritte, come stabilito dall’art. 23-bis, comma 2, del d.l. 137/2020.
Cosa succede se il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una richiesta di sostituzione della pena tempestiva e formalmente ammissibile?
La Corte di Cassazione annulla la sentenza per questo specifico punto. Il giudice ha l’obbligo di rispondere alla richiesta, e la sua omissione costituisce un vizio che porta all’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7036 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOMECOGNOME nato in Romania il 19/04/1998, avverso la sentenza in data 12/04/2024 della Corte di appello di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta per l’imputato la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 aprile 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza in data 6 maggio 2022 del Tribunale di Pescara che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il difensore ha avanzato nell’interesse del suo assistito la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nelle conclusioni scritte del 5 aprile 2024, a cui ha allegato anche la documentazione relativa al reddito. Trattandosi di pena sostitutiva che non necessita del consenso dell’imputato, la richiesta presentata dal difensore deve ritenersi valida, a prescindere dal rilascio di una procura speciale. La richiesta poi è stata tempestiva perché formulata nelle conclusioni scritte (Sez. 6, n. 2106 del 2024, COGNOME, Rv. 285894-01, secondo cui nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare con l’atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio) Difettano, d’altro canto, cause formali di inammissibilità della richiesta, trattandosi di pena detentiva di sette mesi e dunque inferiore alla soglia stabilita dall’art. 20-bis cod. pen. per la sostituzione con pena pecuniaria e di condanna non sospesa. La Corte era dunque tenuta a rispondere alla richiesta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la richiesta di pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia Così deciso, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente