Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5862 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio alla Corte di appello per esame sul punto.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 31/1/2023 che, confermando il giudizio di penal
responsabilità espresso nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Chieti in data 25/ la conseguente condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 100,00 di multa, di giustizia, ha omesso di decidere sulle richieste defensive ex art.545 bis cod. poc. pe nelle conclusioni scritte depositate dal COGNOME ex D.M. 149/2022.
Il ricorso, pertanto, si fonda su unico motivo con il quale si deducono la violazione con riferimento all’art. 545-bis cod. proc. pen., e l’omessa motivazione con rig richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubbl ex art. 53 e 56 bis della legge n. 689/1981.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del NOME COGNOME, ha chiesto l’annullannento del provvedimento impugNOME con r alla Corte di appello per esame sul punto.
Il ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale ha omesso di di provvedere alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ritualmente avanzata dal ai sensi dell’art. 545 bis cod. pen., a norma del quale, quando sia stata una pena detentiva non superiore ai quattro anni e non sia stata ord sospensione condizionale della pena, il giudice, se ricorrono le condizi sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’a legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’imputato acconsente.
Nel caso di specie, a fronte di una condanna alla pena di mesi sette di reclusione 100,00 di multa, e pertanto inferiore al limite di quattro anni posto dalla norma rassegnare le conclusioni scritte ex D.M. 147/2002, il difensore del ricorrente chiede principale l’accoglimento dei motivi di appello e, in subordine, in caso di conferma del responsabilità, avvalendosi di procura speciale, la sostituzione della pena dete quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 53 e 56 bis della legge n. richiesta sulla quale la Corte teritoriale ha omesso di provvedere.
Alla violazione di legge conseguente all’omessa valutazione della richiesta ritu formulata dal ricorrente consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatame trattamento sanzioNOMErio, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, la più vicina al L’Aquila, secondo la regola generale dell’art. 623 lett. C) cod. proc. pen., nel difetto discipina derogatoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio con rinvi Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidehte