Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12134 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Salerno il 04/06/2003
avverso la sentenza emessa il 17/05/2024 dalla Corte di appello di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che h chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui NOME è stato condannato per il reato di evasione.
L’imputato si sarebbe allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge.
Il tema attiene alla omessa valutazione della richiesta, avanzata in sede d impugnazione, di sostituzione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen.
Con il secondo e il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo del reato contestato.
2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili.
Rispetto ad una adeguata trama motivazionale, nulla di specifico è stato dedotto.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiest Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
È invece fondato il primo motivo di ricorso.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’imputato avesse chiesto con l’atto di appello la sostituzione della pena detentiva.
Sul punto, la motivazione è stata del tutto ()messa.
Ne consegue che la sentenza imp nata dev es e GLYPH nnullata con rinvio per nuovo giudizio.A2 0.9″ , ft
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena ai dell’art. 20 bis cod. goos, pen.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Romall 7 novembre 2024
Il GLYPH nsigliere estensore
NOME