Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4556 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4556 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore, COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 11 giugno 2024, la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condanNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno ritenendoli colpevoli del reato di cui agli artt. 110,479 cod.pen.loro ascritto in concorso: con declaratoria di falsità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di vendita del 31 gennaio 2018.
Il Tribunale era pervenuto ad un giudizio di penale responsabilità nei confronti degli imputati- di COGNOME NOME, in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Automobilista (S.T.A.) ai sensi del D.P.R. 358/2000 e di legale rappresentate RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e di COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa concessionaria di vendita- sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale aveva riferito che: la propria moglie aveva acquistato, in data 21.10.2017, un’autovettura presso una concessionaria di cui era titolare il COGNOME e che, in pari data, aveva ceduto per la rottamazione la propria precedente autovettura ad una società “MAC2′, riconducibile al medesimo imputato, ricevendone una dichiarazione di scarico di responsabilità civile e penale; nei mesi successivi, aveva ricevuto un messaggio WhatsApp da un dipendente RAGIONE_SOCIALEa concessionaria, che gli aveva richiesto copia dei suoi documenti d’identità e di quelli RAGIONE_SOCIALE‘autovettura ceduta per la rottamazione, asseritamente smarriti dal rottamatore; successivamente ancora aveva ricevuto la notifica di due verbali di contravvenzione, per violazioni del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, ricondotte all’autovettura destinata alla rottamazione, e, chieste spiegazioni al COGNOME, ne aveva ricevuto giustificazioni vaghe; aveva, pertanto, deciso di presentare denuncia-querela. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale aveva ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dai testi a difesa sulla sottoscrizione, da parte RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, di un successivo atto di vendita (in data 30.1.2018) RAGIONE_SOCIALEa medesima autovettura già avviata alla rottamazione, alla presenza del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME.
Evidenziava plurimi elementi da cui inferire l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa pervenendo alla conclusione che: la medesima non avesse sottoscritto alcun trasferimento di proprietà RAGIONE_SOCIALEa propria Jeep presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del COGNOME in data 30.1.2018; che quest’ultimo, in accordo con il COGNOME, avesse predisposto un documento datato 30.1.2018, autenticando la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa come avvenuta in sua presenza ed utilizzando la copia del suo documento d’identità, acquisita In precedenza dal dipendente del COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME, per il tramite del suo difensore, articolato in quattro motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 479 cod.pen. e agli artt.192, 546 cod.proc.pen. e vizio di motivazione perché contraddittoria ed illogica.
Deduce vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALEe deposizioni dei testimoni NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione alla effettiva sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di vendita, da parte RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, in data 30.1.2028.
Rileva che: anche il giudice di primo grado ha ritenuto che la firma apposta sull’atto di compravendita del 30.1.2018 sia certamente riconducibile alla persona offesa da una “appena attenta visione”, nonostante il disconoscimento effettuato dalla medesima; tale indizio è stato, erroneamente, ritenuto irrilevante in quanto avrebbe dovuto, invece, costituire punto di partenza del ragionamento logico successivo; nella sentenza impugnata è mancato un effettivo vaglio di attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dai tre testimoni, ossia dalla persona offesa ( COGNOME) e dai testi RAGIONE_SOCIALEa difesa NOME COGNOME e NOME COGNOME; il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa firma da parte del COGNOME si pone in contrasto con la ritenuta genuinità RAGIONE_SOCIALEa stessa, comparata con altri documenti acquisiti al processo; la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre una perizia grafologica per chiarire tale circostanza; il giudizio di condanna è fondato su mere congetture, sconfessate dalla stessa “visione RAGIONE_SOCIALEa firma”; non sarebbero state indicate le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inattendibilità dei testi a difesa, non potendo, in particolare, l’erronea indicazione del luogo di residenza RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, e RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio del suo documento di identità, essere ritenute indicative RAGIONE_SOCIALE‘inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del teste COGNOME. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3.Con terzo motivo denuncia vizio di violazione RAGIONE_SOCIALEa legge 689/81 in relazione al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pena sostituiva, con particolare riferimento alla pena pecuniaria, motivata sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione di documentazione idonea ad attestare la capacità reddituale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nonostante lo svolgimento da parte del medesimo di un’attività lavorativa pluriventennale.
2.4.Con quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 479 e 480 cod. pen. per mancanza di elementi che integrano il reato di falso ideologico e all’art. 476 comma 2 cod. pen.. Deduce che il titolare di STA non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio,
argomentando tale conclusione dall’assenza di specifiche modalità in base alle quali deve avvenire tale autenticazione. Inoltre, mancano i presupposti per attribuire all’atto redatto natura di fede privilegiata.
3.11 Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza limitatamente al diniego RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena.
Il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in parte.
1.11 primo motivo è inammissibile. Secondo l’insegnamento di questa Corte, può essere configurato un vizio di mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione solo quando il vizio risulti dal provvedimento impugNOME, nel senso che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all’analisi del giudice ( come quando le argomentazioni addotte siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito RAGIONE_SOCIALEa decisività, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967-01); è invece inidonea a configurare tale vizio la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali.
Non costituisce vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, dunque, qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica RAGIONE_SOCIALE‘impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati (Sez.5,
n. 3751 del 23/3/2000, Rv. 215722; Sez. 5, n. 3980 del 15/10/2003, Rv.226230; Sez. 5, n. 7572 del 11/6/1999, Rv. 213643). L’incompletezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancata esplicitazione di determinate valutazioni, pur effettuate, ed intuibili dal contenuto complessivo RAGIONE_SOCIALEa stessa, non può condurre all’annullamento quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, sempre che questi ultimi
non presentino contenuto decisivo e, di per sé, idoneo a confutare la logicità del ragionamento effettuato e a ribaltare gli esiti RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove.
Quanto alla illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, come vizio denunciabile, la stessa deve essere evidente (“manifesta illogicità”) cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()cui/ dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo senza possibilità di verifica RAGIONE_SOCIALEa rispondenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U.n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, Rv. Voi 226074). Inoltre, il vizio RAGIONE_SOCIALEa manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugNOME, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi RAGIONE_SOCIALEa logica. Ancora al giudice di legittimità è preclusa-in sede di controllo RAGIONE_SOCIALEa motivazione-la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, La Corte nell’ennesimo giudice del fatto
È pacificamente affermato, inoltre, da un costante insegnamento che «Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, i tre vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere sanzioNOME a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento RAGIONE_SOCIALEa motivazione» ( Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518-02).
1.1.Nel caso in esame la doglianza posta dal difensore a fondamento del primo motivo del ricorso- con la quale si denuncia la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma RAGIONE_SOCIALEa persona offesa apposta all’atto di compravendita del 31.1.2018 relativo all’autovettura già destinata alla rottamazione- prescinde da un confronto con la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnata, con ragionamento immune da vizi.
In particolare, si omette di considerare che la Corte territoriale ha sottolineato non corrispondere al vero che il primo giudice abbia sostenuto che la sottoscrizione sul documento autenticato dal COGNOME fosse stata apposta dalla persona offesa, essendosi limitato, invece, a rilevare la sostanziale indifferenza RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEa firma, alla luce RAGIONE_SOCIALEa, ritenuta, attendibile ricostruzione fornita dalla medesima che aveva escluso una sua consapevole sottoscrizione di tale atto e di essersi recato, in data 30.1.2018, presso l’RAGIONE_SOCIALE del ricorrente per sottoscrivere un contratto di compravendita RAGIONE_SOCIALE‘autovettura, essendosi, piuttosto, immediatamente attivato nel presentare una denuncia nel momento in cui aveva ricevuto la notifica di due verbali di contestazioni per violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, in quanto presupponenti una mai cessata circolazione RAGIONE_SOCIALEa stessa autovettura.
La Corte di appello, inoltre, ha argomentato in modo logico sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità RAGIONE_SOCIALEa versione resa dalla persona offesa – strettamente collegate alla ritenuta inattendibilità dei testi a difesa- considerando che, qualora la persona offesa avesse effettivamente incaricato COGNOME RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALEa propria Jeep, la stessa non si sarebbe lamentata RAGIONE_SOCIALEe multe pervenute a suo nome, giungendo a presentare una denuncia-querela; gli elementi acquisiti lo hanno indotto, pertanto, a ritenere che COGNOME, anziché avviare alla rottamazione la Jeep RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, al momento RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALEa nuova autovettura – per come concordato con la stessa- l’abbia formalmente rivenduta ad un terzo, con atto del 30.1.2018, registrato nel marzo 2019, con la complicità del ricorrente, mentre l’autovettura aveva continuato a circolare priva ogni copertura.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è logica ed immune da vizi e la doglianza difensiva è inammissibile in quanto la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 9 18/09/1997, COGNOME, Rv. 21015702; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710-01).
2.È infondata la doglianza difensiva concernete la mancanza RAGIONE_SOCIALEa qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, posta a fondamento del quarto motivo ma che si esamina con priorità per ragioni logiche.
L’attività del titolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE “autorizzata” è una attività regolata, per quel che riguarda le ipotesi D.P.R. n. 358 del 2000, ex art. 4, da norme di diritto pubblico e con particolare riferimento agli atti di compravendita di autovetture, l’art. 7 del D.L. 04/07/2000 n. 223 ( conv. in L. 04/08/2006 n. 248) stabilisce che l’autenticazione RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione degli atti e RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, e rimorchi, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta ai titolari degli sportelli telematici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ( S.T.A.) di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data RAGIONE_SOCIALEa richiesta, salvo motivato diniego. La qualità di pubblico ufficiale è insita nel potere di autenticazione conferita dalla norma.
Del resto, sotto altro profilo, è stato ritenuto che « il titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE automobilistica che gestisce il cosiddetto “RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE” (STA) – il quale, ex art. 4 d.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto RAGIONE_SOCIALEa domanda, quanto RAGIONE_SOCIALEa documentazione presentata dall’interessato nonché l’avvenuto versamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e dei diritti dovuti dal richiedente – forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento RAGIONE_SOCIALE‘intero “iter” che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l’ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare di detta RAGIONE_SOCIALE agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l’identità del richiedente e considerato le ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.)» ( Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011, Rv. 250405 – 01).
È manifestamente infondata anche l’ulteriore doglianza espressa con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen. per mancanza di interesse sul punto, risultando la pena inflitta calibrata sulla base RAGIONE_SOCIALEa sanzione minima edittale prevista per la fattispecie di cui al primo comma.
3.È inammissibile il terzo motivo con il quale la difesa si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena in quanto la sentenza impugnata fornisce congrua e corretta motivazione in ordine alle ragioni che hanno spinto la Corte territoriale a formulare un giudizio prognostico negativo sulla probabilità di reiterazione del reato in considerazione del precedente specifico
risultante dal certificato del casellario giudiziale, legato peraltro all’attivit lavorativa svolta.
4.11 terzo motivo è fondato.Anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l’art. 58 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 è rimasto invariato nella parte in cui preclude la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva nei soli casi in cui «sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute dal condanNOME» (prescrizioni che non esistono per le pene pecuniarie, come osservato da osì Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274); per altro verso, il nuovo regime in tema di pene sostitutive favorisce la scelta RAGIONE_SOCIALEe misure meno afflittive (il comma 3 del citato articolo 58 dispone che «quando applica la semilibertà e la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria»). Inoltre, il nuovo art. 56-quater inserito dal “decreto Cartabia” prevede che, per determinare l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria sostitutiva, «il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita RAGIONE_SOCIALE‘imputato e del suo nucleo familiare». La possibilità di determinare il valore giornaliero anche in termini esigui è un ulteriore segnale di favore per la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con quella pecuniaria.
La sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge affermando che sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE‘appellante fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche, al fine di consentire al giudice la valutazione sulla sua solvibilità. Infatti, se per un verso le deduzioni e produzioni RAGIONE_SOCIALE‘imputato possono guidare la valutazione discrezionale del giudice sulla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria, avuto riguardo alla individuazione del valore giornaliero, per altro verso l’assenza di tali informazioni non può determinare una sorta di decadenza dal diritto di ottenere la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con la pena pecuniaria, considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., «al fine di decidere sulla sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva e sulla scelta 4 RAGIONE_SOCIALEa pena sostitutiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 58 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione degli obblighi e RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘imputato».
Deve, pertanto, confermarsi l’insegnamento di questa Corte secondo cui « in tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all’art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d’ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica RAGIONE_SOCIALE‘imputato, in quanto l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse da parte di quest’ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione». (Sez. 2, n. 9397 de/ 01/02/2024,Rv. 286130 – 01).
La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio limitatamente alla sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annullata la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di NOME COGNOME.
Così deciso il 06/12/2024.