Sostituzione Pena Detentiva: Quando la Capacità a Delinquere Preclude il Beneficio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’ambito dell’esecuzione penale: i criteri per la sostituzione pena detentiva con misure alternative come il lavoro di pubblica utilità. La Suprema Corte, con una decisione netta, chiarisce che la recente commissione di un nuovo reato costituisce un valido motivo per negare il beneficio, in quanto indicatore di una persistente pericolosità sociale del condannato. Questo principio sottolinea l’importanza di una valutazione concreta e non meramente formale della personalità dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la sostituzione della sua pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. L’imputato lamentava un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito, sostenendo che le ragioni addotte per il diniego non fossero adeguate.
La Decisione della Corte e il Principio sulla Sostituzione Pena Detentiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte di Appello fosse non solo presente, ma anche congrua e logicamente ineccepibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della capacità a delinquere del ricorrente, un elemento che si è rivelato ostativo alla concessione della misura alternativa richiesta.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato come la decisione di negare la sostituzione pena detentiva fosse basata su una prognosi negativa circa la capacità dell’imputato di rispettare le prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità. Tale prognosi non era astratta, ma fondata su un fatto concreto e recente: la commissione di un ulteriore reato per il quale l’imputato si trovava ancora in stato di detenzione. Secondo la Cassazione, questo elemento dimostrava una ‘persistente capacità a delinquere’, rendendo l’imputato inaffidabile per un percorso alternativo al carcere. La Corte ha specificato che il fattore ostativo non era lo stato di detenzione in sé, come erroneamente prospettato dal ricorrente, ma la dimostrata propensione a commettere nuovi reati. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata completa e corretta nel giustificare il rigetto dell’istanza.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la concessione di benefici come la sostituzione pena detentiva non è un diritto automatico, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice basata sulla personalità del condannato. La commissione di nuovi reati rappresenta un forte indicatore negativo che può legittimamente portare al diniego della misura, poiché rivela un’inclinazione a violare la legge che mal si concilia con la fiducia richiesta per un percorso di reinserimento esterno al carcere. La decisione consolida l’orientamento secondo cui la valutazione della pericolosità sociale e della capacità di rispettare le regole è prioritaria nella scelta della sanzione più adeguata.
Perché è stata negata all’imputato la sostituzione della pena detentiva?
La sostituzione della pena è stata negata a causa di una prognosi negativa sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni del lavoro di pubblica utilità. Questa prognosi era fondata sulla commissione di un recente e ulteriore reato, che dimostrava una persistente capacità a delinquere.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la correttezza e la congruità della motivazione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 31/05/1979
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME con i qua contesta il vizio di motivazione relativo al diniego della sostituzione della pena detenti applicata on sede di concordato con quella del lavoro di pubblica utilità è inammissibile pe manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa con separata ordinanza, oggetto di impugnazione, avendo la Corte di appello giustificato il rigetto dell’istanza per prognosi negativa formulata quanto alla capacità dell’imputato di rispettare le prescrizion imposte alla luce della recente commissione di un ulteriore reato per il quale risultava ancora detenuto, dunque, ritenendo ostativa la persistente capacità a delinquere dimostrata e non lo stato di detenzione, come prospettato nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Presidente estensore