Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23247 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Genova nel procedimento a carico di: NOME nato in Pakistan il 02/12/1987
avverso la sentenza del 03/12/2024 del Tribunale di Massa Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta tempestivamente depositata concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare;
L’Avv. NOME COGNOME con note scritte concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e con nota successiva chiedeva il differimento della trattazione in data successiva alla decisione della Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 59 L. 689 del 1981.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Massa, decidendo con le forme del rito abbreviato, condannava il NOME COGNOME per il reato di rapina impropria aggravata irrogando allo stesso la pena di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa. La pena detentiva inflitta veniva sostituita con la detenzione domiciliare sulla base del fatto che non erano emersi collegamenti del Qaisar con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova che deduceva:
2.1. violazione di legge: la sanzione sostitutiva sarebbe stata applicata in violazione dell’art. 59 d.lgs. 689 del 1981 che , nella versione vigente, modificata dal d.lgs n. 150 del 2022 vieta la sostituzione delle pene detentive nei confronti delle persone condannate i per uno dei reati previsti dall’art. 4 -bis dell a legge sull’ ordinamento penitenziario, tra i quali è incluso anche il reato di rapina aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che alla data in cui è stato trattato il presente processo, non era stata fissata di fronte alla Corte costituzionale l’udienza destinata alla trattazione della questione relativa alla legittimità del divieto di concedere le pene ostative quando si procede per i reati c.d. ‘ostativi’: pertanto l’istanza di rinvio non può essere accolta.
1.Il ricorso è fondato
1.1. L’art. 59 del d.lgs n. 689 del 1981 nella attuale formulazione prevede che la sostituzione non possa essere disposta nei confronti dell’imputato «di uno dei reati di cui all’articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323bis , secondo comma, del codice penale».
Sul tema la Cassazione ha già affermato che il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4bis legge 26 luglio 1975, n. 354, previsto dall’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati (Sez. 1, n.
19741 del 05/04/2024, Russo, Rv. 286397 – 01), dando rilevanza alla natura tassativa del richiamo che, per escludere la possibilità della sostituzione, l’art. 59 della l. 689 del 1981 effettua ai reati indicati nell’art. 4 -bis della legge sull’ordinamento penitenziario
Il Collegio intende ribadire tale interpretazione e, ritiene, dunque, che il richiamo effettuato dall’art. 59 della l. 589 del 1981 ai reati indicati dall’art. 4 -bis della l. n. 354 del 1975 si riferisca solo alle fattispecie di reato specificamente indicate dalla norma sull’ordinamento penitenziario (tra le quali è compresa anche la rapina aggravata), mentre, allo specifico fine di identificare i divieti alla sostituzione, non rilevano le ulteriori condizioni previste dall’art. 4 -bis per concedibilità dei benefici penitenziari ( come l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva, valorizzate dal provvedimento impugnato), dato che queste non si intendono richiamate dall’art. 59 della l. 689 del 1981 che fa esclusivo rinvio ai ‘reati’ indicati nell’art. 4 -bis della l. 354 del 1975.
Alla luce di tale interpretazione la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Massa, ed oggetto del ricorso per cassazione, non si configura legittima.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
Così deciso, il giorno 23 aprile 2025