Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18091 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18091 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in MAROCCO il 31/08/2001 avverso la sentenza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di SPOLETO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla sostituzione della pena; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, co. 8 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Spoleto ha condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per i reati di rapina e lesioni, disponend sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione i Procuratore della Repubblica di Spoleto, deducendo violazione di legge (art. 60
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lett. b, cod. proc. pen.) in relazione agli art. 545 bis cod. proc. pen. nonc 59 I. 689/81, come modificato dall’art. 71 d. Igs. 150/2022.
La sostituzione della pena detentiva non è consentita nel caso concret nonostante la positiva condotta post delictum tenuta dall’imputato poiché l’attenuante speciale prevista dall’art. 323 bis, secondo comma, cod. pen. può essere applicata analogicamente a reati estranei alla lista ivi indicata.
La difesa dell’imputato ha inviato memoria chiedendo la conferma della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in quanto fondato.
Osserva correttamente il Pubblico Ministero ricorrente che il reat oggetto del processo conclusosi con la sentenza impugnata rientra, per tito tra quelli previsti dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Tale disposizione prevede esclusioni dai benefici trattamentali ammessi dall’Ordinamento Penitenziario, salva la ricorrenza di circostanze comprovanti u concreto ravvedimento collaborativo, per varie ipotesi di reati gravi, tra i qu rapina aggravata contestata all’imputato.
Per i reati elencati dalla citata disposizione, è poi prevista la preclusio sostituzione della pena detentiva dall’art. 59, primo comma, lett. d) della l 24 novembre 1981, n. 689, salva la ricorrenza (cioè con riconoscimento dal giudice che ha pronunciato la condanna: “salvo che sia stata riconosciuta circostanza attenuante”, richiede la disposizione) della specifica attenu prevista dall’art. 323 bis, secondo comma, cod. pen..
Sulla base di tali coordinate normative, è evidente l’errore in cui è inc la pronuncia impugnata, in primo luogo perché nel dispositivo della sentenz letta in udienza il 19 ottobre 2023 non vi è alcun accenno all’applicazione d circostanza attenuante dell’art. 323 bis, secondo comma, cod. pen. (che d’altronde ha un diverso, specifico, ambito di applicazione) bensì, piuttost differenti attenuanti (le ‘generiche’ e quella della speciale tenuità del dann 62 bis e 62 n. 4, cod. pen., rispettivamente), come confermato d’altra parte calcolo della pena illustrato nella motivazione, che non prevede affatto cennata attenuante.
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In secondo luogo, perché va esclusa la possibilità di applicare la attenua nella udienza o comunque con il meccanismo previsto dall’art. 545 bis cod. proc
(o, meglio, pen. poiché nella fase delineata dalla novella, deputata al
sentencing alla verifica delle condizioni per la sostituzione della pena), il dispositiv
del reato ed il stato pronunciato e
l’ an quantum
della pena son state definite, senza possibilità di ulteriori interventi.
4. Per le dette ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio, esse sufficiente, per ripristinare la legittimità procedurale, l’elisone della sta
attinente alla sanzione sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva che elimina.
Così deciso il 19 febbraio 2025
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