Sostituzione pena detentiva: quando la personalità del reo blocca il beneficio
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante chiarimento sui limiti di applicazione della sostituzione pena detentiva, un istituto di recente introduzione volto a deflazionare il carico carcerario. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione della personalità del condannato e la sua propensione a commettere ulteriori reati sono elementi decisivi che possono legittimamente portare al diniego del beneficio, senza che tale decisione possa essere censurata in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Il caso: la richiesta di sostituzione della pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima aveva respinto la sua richiesta di vedersi applicare una sanzione sostitutiva alla pena detentiva, come previsto dall’articolo 20-bis del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva lamentato un’erronea applicazione della legge, sostenendo di avere diritto al beneficio.
Il ricorso in Cassazione
Di fronte al diniego della Corte territoriale, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito. Secondo il ricorrente, il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena inflitta costituiva una violazione di legge, in quanto non sarebbero state correttamente applicate le nuove disposizioni normative.
La valutazione della sostituzione pena detentiva da parte dei giudici
I giudici d’appello avevano fondato la loro decisione su una valutazione approfondita della personalità del condannato. La motivazione del diniego si basava su apprezzamenti di fatto, ritenuti dalla Cassazione né contraddittori né manifestamente illogici. In particolare, la Corte d’Appello aveva evidenziato:
* La personalità criminale del ricorrente.
* Le modalità riprovevoli con cui era stato commesso il reato.
* I precedenti specifici a suo carico.
Questi elementi, nel loro complesso, hanno portato i giudici a concludere che il soggetto possedesse una ‘spiccata propensione a delinquere’. Tale inclinazione, a loro avviso, non poteva essere adeguatamente contenuta e gestita attraverso l’applicazione di un istituto di nuova introduzione come quello della pena sostitutiva.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: il loro compito non è riesaminare i fatti del processo, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito era basata su ‘apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità’. La valutazione sulla pericolosità sociale del reo e sull’inadeguatezza della misura sostitutiva rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito, e se tale valutazione è supportata da una motivazione coerente e logica, non può essere messa in discussione in sede di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’accesso alle pene sostitutive non è automatico. Il giudice deve compiere una valutazione prognostica sul condannato, considerando la sua personalità, i precedenti e la natura del reato. Se emerge un profilo di pericolosità sociale e una ‘spiccata propensione a delinquere’, il giudice può legittimamente negare il beneficio, ritenendo che solo la pena detentiva sia adeguata a soddisfare le esigenze di prevenzione. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente invocare la norma, ma è necessario fornire elementi concreti per convincere il giudice dell’affidabilità del condannato e dell’idoneità della misura alternativa a prevenire la recidiva.
Perché è stata negata la richiesta di sostituzione della pena detentiva?
La richiesta è stata negata perché i giudici di merito hanno ritenuto che il condannato avesse una ‘spiccata propensione a delinquere’, desunta dalla sua personalità criminale, dalle modalità del reato e dai suoi precedenti specifici. Hanno concluso che una pena sostitutiva non sarebbe stata sufficiente a contenerlo.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la decisione della Corte d’Appello si basava su una valutazione dei fatti (la personalità del reo) che era motivata in modo logico e non contraddittorio. Il ruolo della Cassazione non è rivalutare i fatti, ma solo controllare la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello che negava la sostituzione della pena è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31653 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PRATO il 13/02/1988
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME il quale lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 20bis cod. pen. per mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena inflitta.
Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva; in particolare, attesa la personalità criminale del ricorrente – desumibile dalle modalità riprovevoli del reato e dai precedenti specifici annoverati – si è ritenuto che la sua spiccata propensione a delinquere non potesse essere contenuta con l’applicazione dell’istituto di nuova introduzione (cfr. pag. 4 della motivazione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr dente