Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29357 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1082/2025 UP – 08/07/2025 R.G.N. 16804/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza in data 05/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOMECOGNOME per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 05/11/2024 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 25/07/2019 del Tribunale di Savona, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. e per quello di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., riconoscendo anche la sussistenza della recidiva, reiterata e specifica.
Violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 57 Legge n. 689/1981, nel testo previgente al decreto legislativo10 ottobre 2022, n.150, e vizio di motivazione in punto di diniego della pena detentiva con la pena pecuniaria oppure con la libertà controllata.
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. Va considerato che l’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione vigente al momento della decisione impugnata, riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all’ an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta piø idonea al reinserimento sociale del condannato (obiettivo che, nell’ottica della piø ampia riforma delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981 operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, Ł stato sostituito dalla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati).
Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: a) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura piø idonea alla realizzazione di tale obiettivo; b) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura (ciò ai sensi del secondo comma della norma, sempre nella formulazione vigente all’epoca dei fatti).
2. La corte di appello ha negato la sostituzione della pena detentiva osservando che nei confronti dell’imputato era stata riconosciuta la recidiva, reiterata e specifica, così che doveva ritenersi sussistente una piø accentuata pericolosità dell’imputato, tale da far ritenere inadeguata una misura sostituiva, non avente «la stessa efficacia afflittiva e rieducativa della pena detentiva».
Tale motivazione si discosta dall’impianto valutativo congegnato dal legislatore che, per come visto, richiede un giudizio prognostico, proiettato verso il futuro, che ha come obiettivo quello di stabilire se l’imputato condannato rispetti le prescrizioni proprie della misura sostitutiva scelta, senza che sia contemplata una comparazione in punto di afflizione e di rieducazione della misura sostitutiva con la pena ordinaria.
In questo contesto, invero, la recidiva – pur potendo costituire un indice di reiterazione criminale – si configura come elemento retrospettivo, in quanto descrittivo del passato, che attesta la commissione di reati precedenti, ma non Ł di per sØ idonea a fondare un giudizio prognostico negativo, necessariamente proiettato verso il futuro.
Essa, infatti, si limita a registrare un segmento della storia del reo, senza necessariamente riflettere l’evoluzione della sua personalità, il contesto familiare e sociale, gli eventuali segnali di ravvedimento o le risorse attivabili per il rispetto delle prescrizioni.
La recidiva, dunque, può rappresentare un elemento da considerare nel complesso della valutazione, ma, ai fini della prognosi negativa Ł necessario che il giudice dia conto in motivazione degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva (oggi pena sostitutiva, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) invocata dall’imputato o, comunque, presa in considerazione dal giudice.
In tal senso, questa Corte ha già avuto modo di precisare che «in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, Ł necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto
della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono» (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata appare, dunque, carente di un corretto percorso argomentativo, conforme al processo valutativo voluto dal legislatore, che dia conto delle ragioni della prognosi negativa svolta, non essendo a tal fine sufficiente richiamare l’accentuata pericolosità sociale comprovata dalla recidiva.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova che terrà conto dei superiori rilievi e considerando che, nell’ambito dell’applicazione delle pene sostitutive, il giudizio richiesto al giudice Ł di natura essenzialmente prognostico, dovendosi valutare, in via anticipata e ragionevole, la capacità del condannato di osservare le prescrizioni imposte, nonchØ la sua idoneità a intraprendere un percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME