Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio esclusivamente con riguardo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 13 settembre 2023, confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquantuno di multa per il reato di truffa.
T
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all conferma della responsabilità, nonostante non fosse stato accertato che la somma trasferita sulla postepay fosse pervenuta nella disponibilità del ricorrente;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria: il diniego della sostituzione sarebbe stato effettuato sulla base della mancata allegazione delle informazioni utili per concederla, senza considerare (a) che l’art. 56-quater della I. n. 589 del 1981, non era applicabile ratione tempons, (b) che il ricorrente era stato ammesso ai patrocinio al patrocinio a spese dello Stato ed aveva allegato una autocertificazione che aveva dato ampio riscontro delle sue condizioni familiari ed economiche; mancherebbe quindi una effettiva valutazione circa la concedibilità del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra l altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva una persuasiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, rilevando che dalle prove raccolte era emerso che COGNOME aveva posto in vendita una fotocamera Canon su una piattaforma web, inducendo la vittima, mediante artifici e raggiri consistit nell’invitare la stessa a versare la somma necessaria per l’acquisto sulla carta prepagata a lui intestata, senza far mai pervenire destinazione l’oggetto, così procurandosi un ingiusto profitto, con pari danno dell’offeso.
La Corte di appello riteneva che sussistesse prova certa che il ricorrente fosse il beneficiano della somma versata, in quanto era titolare della carta su cui era confluito il versamento, che era stata attivata con la presentazione di documenti a lui riconducibili (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione logica e corrente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2. Il secondo motivo è fondato.
Il ricorrente aveva effettuato con l’atto di appello la richiesta di sostituzione della p detentiva con la pena pecuniaria
Il processo di appello veniva definito nel settembre 2023, quando l’art. 56-quater della I. 689 del 1981 era in vigore. Tale norma prescrive che la pena pecuniaria può essere sostituita a quella detentiva tenuto conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare, che il collegio ritiene debba essere valutate non solo sulla base delle allegazioni della parte, ma anche tenendo in considerazione gli atti disponibili.
La Corte d’appello rigettava la richiesta, ril:enendo che non vi fossero in att «attestazioni in ordine reali condizioni di vita dell’imputato». Invero, come allegato con ricorso, COGNOME era stato ammesso al patrocinio a spese delle Stato e la relativa documentazione era a disposizione del tribunale, che avrebbe dovuto considerarla al fine di valutare la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva.
La motivazione della sentenza impugnata non risulta, dunque, coerente con le emergenze processuali nella parte in cui valuta la sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.
Sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia. Si dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla mancata conversione della pena irrogata all’imputato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024.