Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5904 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5904 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 del Tribunale di Grosseto visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME in questa sede il Tribunale di Grosseto ha applicato a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti in ordine ai delitti di truffa e sostituzione di persona, rigettando la richiesta – cui non era condizioNOME il patteggiamento della pena di sostituzione della pena detentiva applicata.
Ha proposto ricorso la difesa dello COGNOME deducendo, con unico motivo, vil di legge in relazione all’art. 53 I. 689/1981, essendo stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva ritenendo le sanzioni sostitutive inidonee a
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garantire una funzione rieducativa, considerate la natura dei reati commessi e la personalità del ricorrente incline alla commissione di reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rilevato che, dalla lettura della sentenza e dall’esame degli atti, risulta in modo pacifico che l’oggetto dell’accordo per l’applicazione della pena non prevedeva la sostituzione della pena detentiva individuata dalle parti, né la richiesta era stata condizionata alla sostituzione della pena; pertanto, il mancato accoglimento della richiesta, formulata autonomamente dalla sola difesa dell’imputato, non implicava l’obbligo di rigettare la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come più volte affermato (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, COGNOME, Rv. 284961 – 01; Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, COGNOME, Rv. 253587 – 01; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, COGNOME, Rv. 253770 – 01; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, COGNOME, Rv. 236454 – 01) mancando il nesso inscindibile tra richiesta congiunta e sostituzione della pena conseguente all’accordo delle parti.
La sentenza impugnata, pertanto, rispettando il contenuto dell’accordo concluso tra imputato e parte pubblica ha applicato la pena indicata; ha, poi, motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la sostituzione della pena detentiva frutto di quell’accordo, con argomenti privi di vizi logici e rispetto ai quali il ricorrente formula una censua del tutto generica e, come tale, inidonea a costituire oggetto di delibazione in questa sede.
2.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 10/1/2024