Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8156 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8156 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in punto di diniego dell’applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, nonchØ di concessione della sospensione condizionale della pena;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e si Ł riportato ai motivi esposti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/02/2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno in composizione monocratica del 23/04/2019, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di atti persecutori , diffamazione e tentata violenza privata , commessi ai danni di NOME COGNOME e per l’effetto – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e condannando l’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
1.1. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 19/10/2021, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati contestati sub A) e B), per essere gli stessi estinti per intervenuta remissione di querela e, parimenti, ha annullato la sentenza con riferimento all’imputazione di cui al capo C), limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo esame – esclusivamente su tale punto – alla Corte di appello di Napoli. 1.2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha riformato la sopra menzionata sentenza del Tribunale di Salerno in composizione monocratica del 23/04/2019, rideterminando la pena inflitta all’imputato – con esclusivo riferimento al reato di tentata violenza privata ascritto sub C) della rubrica – nella misura di mesi due di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari
per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 2 e 20bis cod. pen., nonchØ 53 e 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la ritenuta inammissibilità della richiesta di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva.
L’imputato non avrebbe mai potuto domandare, in precedenza, la pena pecuniaria sostitutiva, visto che – al momento della condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno, in data 09/02/2021 – Ł stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione, superiore al limite di mesi sei al tempo vigente; solo con la cd. ‘riforma Cartabia’, successiva all’emissione di tale sentenza, la suddetta soglia di ammissibilità Ł stata innalzata a un anno di pena detentiva. Soltanto nel corso del giudizio di rinvio, pertanto, si Ł concretamente profilata la giuridica possibilità di domandare la sostituzione de qua .
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen., in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Deve ritenersi implicitamente confermato, all’esito della rimodulazione della pena, il già accordato beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in punto di diniego dell’applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, nonchØ quanto alla sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei sensi e nei termini di seguito specificati.
Come già chiarito in parte narrativa, trattasi di un processo proveniente da decisione di annullamento con rinvio adottata dalla Quinta Sezione di questa Corte, con esclusivo riferimento alla determinazione della pena e, ormai, relativamente solo alla contestazione per il reato di tentata violenza privata. In sede di giudizio rescissorio, la Corte territoriale ha disatteso l’stanza di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, in ragione della mancata formulazione – da parte dell’imputato – di analoga istanza nei precedenti gradi di giudizio; la pena base Ł stata conclusivamente fissata, dunque, in mesi tre di reclusione e – previa riduzione ex art. 56 cod. pen. – si Ł giunti alla pena finale inflitta, pari a mesi due di reclusione.
Il primo motivo sussunto nell’impugnazione Ł fondato.
Come giustamente sostenuto dalla difesa, infatti, Ł divenuto possibile formulare istanza di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria soltanto nel corso del giudizio di rinvio, stante l’avvenuto innalzamento – ad opera dell’art. 71 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150 del 2022 – della soglia di pena stabilita dagli artt. 20bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini dell’ammissibilità della richiesta. La sanzione di mesi otto di reclusione – precedentemente irrogata al ricorrente dal Tribunale di Salerno, con sentenza del 23/04/2019, poi confermata dalla Corte di appello di Salerno, con decisione del 09/02/2021 – eccedeva infatti il limite di ammissibilità, al tempo dettato in tema di sostituzione di pena detentiva breve con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha già avuto modo in passato di pronunciarsi in senso favorevole, quanto al tema della possibilità di procedere – nel giudizio di rinvio susseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione – alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente, ai sensi dell’art. 53 legge n. 689 del 1981, nel caso in cui la giuridica possibilità di operare tale sostituzione si presenti solo in sede rescissoria (Sez. 2, n. 49484 del 14/11/2014, COGNOME Antoniis, Rv. 261002 – 01).
Quanto al secondo motivo, incentrato sul riconoscimento della sospensione condizionale della pena, tale beneficio era stato accordato dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica ed era stato confermato dalla relativa sentenza di appello, poi annullata in sede di legittimità. La succitata sentenza rescindente di questa Corte, in realtà, aveva fatto seguito alla deduzione di cinque motivi, ad opera esclusivamente della difesa; in assenza di impugnazione proposta dal Procuratore generale, quindi, tale pronuncia non aveva in alcun modo preso in considerazione il profilo della già concessa sospensione condizionale della pena.
La rideterminazione solo del quantum di pena, allora, non può che aver avuto un effetto semplicemente confermativo, in ordine alla già accordata sospensione condizionale della pena.
Giova ricordare, infine, che gli artt. 58 e 61bis legge 689 del 1981 – come novellati dal d.lgs. n. 150 del 2022 – stabiliscono che le pene sostitutive non possono essere concesse, laddove si riconosca il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il reato per il quale si procede, però, risale all’anno 2015, per cui viene in rilievo il principio di diritto – che questo Collegio condivide e al quale intende dare continuità – dettato da Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61bis , legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma piø favorevole all’imputato›› (nello stesso senso si Ł espressa Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, COGNOME, Rv. 288697 – 01). La regola dell’incompatibilità – ossia della possibilità solo alternativa di applicazione – tra l’adozione delle pene sostitutive e la concessione del beneficio della sospensione condizionale, dunque, non Ł stata eliminata in forza della disciplina dettata dall’art. 545bis cod. proc. pen. – come introdotto dall’art. 31 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e novellato dall’art. 2 comma 1 lett. u) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 – dato che tale nuova disciplina non Ł intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive. In conclusione, nel caso per il quale si procede, la sospensione condizionale e la sostituzione della pena detentiva sono istituti da reputarsi, tra loro, ancora cumulabili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio, su detti punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME