Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17724 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/05/2023, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 29/06/2022 dal Tribunale di Torino, con la quale NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’ comma ibis I n. 638/1983 e condannato alla pena di mesi uno e giorni quindici reclusione ed euro 200,00 di multa, con concessione del beneficio de sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un uni motivo, con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 53 e 58 I 689/19 difetto di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il mo di gravame avente ad oggetto la mancata conversione della pena detentiva co quella pecuniaria, ipotizzando una presunzione di inadempimento e senza valutar gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato
L’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione vigente a momento della decisione impugnata, riserva al potere discrezionale del giudi da esercitare secondo i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., la scelta re all’an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitut applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenut complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: a valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinser sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea a realizzazione di tale obiettivo; b) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura, ove disposte.
La sentenza impugnata, con una motivazione sintetica ma adeguata e non manifestamente illogica, ha formulato una prognosi negativa circa l’effic
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rieducativa e deterrente della pena pecuniaria in considerazione alle modalità del fatto (interruzione dei pagamenti e perdurante comportamento inadempiente).
La Corte territoriale ha dato, quindi, conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta, sotto tutti i profili, da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Questa Corte ha già affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui “l’accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico” (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152).
Non coglie nel segno il richiamo, effettuato in ricorso, al principio di diritto, secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, secondo comma, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez.U, n. 24476 del 22/04/2010,dep.30/06/2010,Rv.247274 – 01).
Nella specie, infatti, la valutazione della Corte di appello ha riguardato il profilo dell’idoneità della misura a svolgere la funzione rieducativa del condannato e non quello, non rilevante vertendosi in ipotesi di sostituzione di pena detentiva con quella pecuniaria, del rispetto delle prescrizioni (prescrizioni che non sono previste con riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 23/01/2024