Sostituzione Pena Detentiva: La Decisione Discrezionale del Giudice
La possibilità di ottenere la sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria è un tema di grande interesse pratico nel diritto penale. Tuttavia, non si tratta di un diritto automatico per l’imputato, ma di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, chiarendo i limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata. Il caso riguardava un individuo condannato per guida senza patente con recidiva, il cui ricorso mirava proprio a ottenere la conversione della pena.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Parma per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, come previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale.
La questione della sostituzione della pena detentiva
Il nucleo della questione giuridica verteva sulla natura della decisione del giudice riguardo alla sostituzione della pena. L’art. 545-bis c.p.p. offre al giudice la possibilità, in determinati casi, di sostituire una pena detentiva breve con una sanzione di natura diversa, come una multa. L’appellante sosteneva che il diniego nel suo caso fosse ingiustificato.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa prospettiva. La scelta del trattamento sanzionatorio è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma può essere sindacato in sede di legittimità solo a condizioni molto specifiche e restrittive.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che la determinazione della pena è “incensurabile” in Cassazione, a meno che non sia frutto di palese arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua” e logica per escludere la conversione della pena. Non emergendo alcun vizio di illogicità o arbitrarietà nella decisione dei giudici di merito, la valutazione non poteva essere riesaminata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la sostituzione della pena detentiva non è un’opzione che l’imputato può pretendere. La decisione è rimessa alla prudente valutazione del giudice, che deve considerare tutte le circostanze del caso, inclusa la personalità dell’imputato e la gravità del fatto. Per poter contestare con successo un diniego, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice, ma è necessario dimostrare che la sua decisione è viziata da un’irragionevolezza palese o da un’assenza totale di giustificazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile sostituire una pena detentiva breve con una multa?
No, non è un diritto automatico. La sostituzione è una facoltà che rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale valuta le circostanze specifiche del caso prima di decidere.
Quando si può contestare la decisione del giudice di non sostituire la pena?
La decisione può essere contestata solo se è frutto di arbitrio o se è assistita da una motivazione manifestamente illogica. Una semplice divergenza di valutazione non è sufficiente per un ricorso.
Qual è stato l’esito finale per il ricorrente in questa vicenda?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANGHIRANO il 10/06/1966
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma, per il reato di guida senza patente (per non averla conseguita), con recidiva nel biennio.
Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria ex art. 545-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o si assistita da motivazione manifestamente illogica. Sul punto, la Corte territoriale ha congruamente illustrato le ragioni per le quali ha escluso l’invocata conversione della pena detentiva (p. 3 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente