Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45513 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Portogruaro (Pn) DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 90/23 del Tribunale di Trieste del 09/05/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Trieste, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto il ripristino della misura
cautelare degli arresti domiciliari, originariamente applicata nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il delitto di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990), evidenziando come non vi fossero elementi di novità idonei a consentirne la sostituzione con quella di cui all’art. 282 cod. proc. pen., tali non potendosi ritenere il mero decorso del tempo ed il rispetto delle prescrizioni imposte con la misura applicativa, entrambi posti a fondamento dell’ordinanza sostitutiva emessa dal G.i.p. ed appellata dall’organo requirente.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato / che deduce i seguenti motivi di censura.
Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione per erronea applicazione dell’art. 299 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta persistenza di un pericolo concreto ed attuale di recidiva nel reato.
Il ricorrente deduce di avere sempre osservato le prescrizioni accessorie alla misura custodiale domiciliare, palesando quella capacità di autocontrollo, di rispetto delle prescrizioni impartite e di inibizione alla propensione criminosa richiesta dal giudice che ha applicato la misura.
Il Tribunale ha, per contro, valutato unicamente la mancata emersione allo stato di elementi di novità, non tenendo in alcuna considerazione il ravvedimento intervenuto e la ferma volontà di riprendere la propria attività lavorativa.
Il Tribunale ha, altresì, omesso di motivare sul tema della perdurante necessità della misura restrittiva, oltre che alla luce del tempo trascorso dalla sua applicazione, anche con riferimento al requisito dell’attualità.
Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione all’art. 284 cod. proc. pen. ed all’autorizzazione a svolgere attività lavorativa.
Il ricorrente allega di dimorare in un immobile preso in locazione diverso rispetto alla propria residenza anagrafica, di vivere da solo e di avere come unica fonte di reddito la conduzione dell’impresa edile di cui è titolare; ne consegue che, ove privato della propria attività lavorativa, non riuscirebbe a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, ritrovandosi gravato di ulteriori debit nei confronti dei fornitori e dell’erario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Come anticipato, il Tribunale ha sottolineato come non fossero emersi elementi di novità idonei a consentire al G.i.p. di sostituire la misura cautelare domiciliare da lui stesso applicata con quella di cui all’art. 282 cod. proc. pen., tali non potendosi ritenere né il mero decorso del tempo né il rispetto delle prescrizioni imposte all’indagato con la misura applicativa.
Nonostante le censure mosse dal ricorrente, con tale statuizione il Tribunale si è limitato, invero, a confermare il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di revoca o di sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest’ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376)
Nel caso di specie /ed in applicazione del conforme principio espresso dalla stessa giurisprudenza (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017; Sez. 2, n. 13493 del 2018), il collegio ha, inoltre, escluso il carattere di novità dei sopra indicati accadimenti, né sono stati prospettati ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere su dette considerazioni o ad inficiarne la validità.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione al secondo motivo di ricorso, volto unicamente a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto valutati dal Tribunale.
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle “indispensabili esigenze di vita” deve, infatti, essere improntata, stante l’eccezionalità della previsione di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all’esigenza di vita rappresentata (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, NOME , Rv. 279532).
Nel caso di specie, alla luce degli specifici elementi dedotti dalla difesa, della ritenuta mancanza di documentazione della predetta circostanza nonché dell’assenza di ulteriori indici di apprezzamento al riguardo, con motivazione immune da censure di ordine logico il Tribunale ha ritenuto insussistente uno stato di grave indigenza in capo all’indagato, titolare di impresa edile e dunque i presupposti applicativi della richiesta autorizzazione.
1 21, Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso, 6 ottobre 2023