Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41579 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Palermo, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen, ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, denunciando un unico motivo di annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa ha dedotto che, diversamente da quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame non era mai stato investito della richiesta di eseguire la misura degli arresti domiciliari in un luogo lontano da quello della commissione dei fatti; nella precedente istanza, cui il Tribunale si riferisce, si prospettava, infatti, quale possibile luogo di esecuzione della misura un immobile sito in Palermo. Né il Tribunale aveva argomentato su tale punto, essendosi soffermato unicamente sulla possibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con la misura degli arresti domiciliari.
Per questo motivo l’indicazione di un luogo sito in una Regione diversa da quella in cui si sono verificati i fatti costituirebbe elemento nuovo su cui il Tribunale avrebbe omesso di motivare.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01). La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla motivazione del provvedimento impugnato esclude, cioè, la possibilità di esprimere un giudizio diverso da quello espresso dal Tribunale per il riesame, in quanto il controllo della Corte è limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute.
Il Tribunale per il riesame ha rilevato che il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali è stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato in primo grado, alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione.
Avverso l’ordinanza genetica è stata presentata una prima istanza di riesame, respinta dal Tribunale, che ha ritenuto inadeguata ogni misura diversa da quella di massimo rigore, avendo riguardo non soltanto alla duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma anche alla gravità della condotta.
La valutazione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, reiterata con successivo ordinanza n. 163/2025, reiettiva dell’istanza con cui si chiedeva la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, è stata confermata con il provvedimento oggi impugnato, in assenza di elementi nuovi, tale non essendo stata considerata l’indicazione di un domicilio lontano dal luogo ove sono stati commessi i fatti.
Anzi, l’intervenuta condanna a pena severa, secondo il condivisibile giudizio del Tribunale, ha rafforzato e non certo attenuato le esigenze cautelari.
Tale apprezzamento, logico e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME