Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Napoli il 12/03/2002, difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Napoli;
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale del riesame che ha rigettato l’appell avverso l’ordinanza del 22/10/2024 della Corte di assise di Napoli che ha respinto l’istan di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arr domiciliari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e la memoria contenente motivi nuovi trasmessa nell’interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l’appello prop avverso l’ordinanza con la quale la Corte di assise di Napoli aveva respinto la richiest
sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da NOME COGNOME incolpato dell’omicidio volontario, aggravato per avere agito per futili moti NOME COGNOME commesso il 29 luglio 2023.
La vicenda, dalla quale era scaturita l’azione violenta, si era svolta all’inter parcheggio di un centro commerciale nel quale COGNOME svolgeva attività di vigilanza per conto di una società privata e dove una giovane collega si era trovata con l’auto in panne.
COGNOME, alla richiesta di aiuto proveniente dalla donna, le aveva rivolto commen irrispettosi, rifiutando il proprio supporto, sicché, giunta la vittima, che aveva preso le pa familiare, era insorto uno screzio verbale; il vigilante, momentaneamente allontanatosi, tornato a distanza di qualche minuto ed aveva colpito a morte la vittima con un coltello.
A fronte della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli a domiciliari presso la struttura denominata “RAGIONE_SOCIALE“, ritenuta dalla difesa adeguata a di consentire il recupero di un giovane poco più che ventenne, incensurato e capace di mostrare resipiscenza – evidenziatasi nel percorso di pacificazione intrapreso con i familiari della vi cui aveva versato, in acconto sul risarcimento, la somma di euro 50.000, ottenendo la revoca della costituzione di parte civile e l’assenso alla sostituzione della misura – il Tribu osservato che tali elementi fattuali non potevano considerarsi connotati da novità, rispetto elementi posti a fondamento dell’ordinanza applicativa della più grave cautela.
Invero, la disponibilità della struttura specializzata “RAGIONE_SOCIALE“, ai perseguimento di un percorso di recupero sociale della persona indagata era già stata valutata, in senso negativo, in seno all’ordinanza del Tribunale del riesame del 18 aprile 2024 (precedut dal provvedimento, analogamente reiettivo, del Giudice delle indagini preliminari), e quindi poteva ritenersi, nel panorama cautelare, elemento nuovo.
Per il resto, il Tribunale ha condiviso il percorso motivazionale apprestato dal giudic prime cure, ritenendo ostativo alla sostituzione della misura il fatto che l’azione crimino stata commessa da un addetto alla vigilanza il quale, tradendo il compito di tutelare l’incolu dei consociati, aveva posto fine alla vita di un uomo per motivazioni risibili ed inconsistenti manifestando una spiccata propensione alla trasgressione e all’aggressività incontrollata.
La sua attitudine criminale si era altresì palesata nella condotta di preven occultamento di un’arma impropria sul luogo di lavoro, repentinamente recuperata, al fine d colpire il malcapitato a causa di un banale screzio verbale e nella successiva fuga, al cui e non si era preoccupato di prestare soccorso alla vittima.
L’indagato – osserva il Tribunale – aveva reso dichiarazioni non credibili circa l’accad smentite dalle persone informate sui fatti e dai verbalizzanti e finalizzate ad accreditare di una reazione determinata da una precedente aggressione perpetrata, in suo danno e mediante
un crick, da parte della vittima, così finendo per omettere ogni forma di collaborazione significativa di un possibile ravvedimento.
L’unico dato di novità, ad avviso del Tribunale, risiede nell’avvenuto versamento della somma indicata, da ritenersi tuttavia, alla luce del quadro descritto, inidoneo a mutarn contorni, trattandosi di importo minimale, solo parziale e seguito da effetti immediatamen favorevoli all’imputato, tradottisi nell’assenso alla sostituzione della misura.
Con tale gesto, l’imputato ha ottenuto vantaggiose condizioni dall’avvenuto versamento dell’importo, ma non ha dimostrato di compiere un percorso di concreta resipiscenza, indicativo dell’attenuazione del pericolo di recidiva.
Invero, l’imputato si è mostrato privo di freni inibitori, capace di lasciarsi andare al sfogo della violenza più sorda, preda di irrefrenabile impulsività, a fronte di situazioni di sollecitazione in tale senso.
Da tali considerazioni è stato tratto il giudizio negativo circa la sua attitu relazionarsi, pur se all’interno di un contesto protetto, tenendo a bada i propri istinti agg ed è stato così ravvisato il concreto pericolo che tali impulsi, già mostrati nella commissione reato, possano ripresentarsi, traducendosi in azioni violente in danno dei dipendenti o degli os della struttura.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. p relazione agli artt. 310, 275, 284 cod. proc. pen, art. 575 cod. pen.
La decisione sarebbe priva di motivazione in ordine alle novità introdotte dalla difesa ordine alle esigenze cautelari, anche alla luce della opportunità di seguire un percorso all’inte della Comunità di don NOME COGNOME, “Liberi di volare”, disponibile al recupero e dotata personale altamente specializzato a tale fine, anche alla luce delle severe modalità funzionamento della struttura.
La giovane età, trattandosi di persona di ventuno anni, l’incensuratezza, l’assenza d carichi pendenti, la confessione resa in ordine ai fatti, il riavvicinamento alla famigli vittima, sarebbero circostanze indicative dell’affievolimento delle esigenze cautelari.
Si censura il riferimento, ad avviso del ricorrente generico e violativo dei principi esp in tema di custodia in carcere dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, al prof della potenziale inosservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, in assenza di una specif indicazione degli elementi sulla cui base è formulato un giudizio di recidivanza, segnalando che all’interno della struttura, egli sarebbe oggetto di attenta e stretta vigilanza.
Il ricorrente evidenzia che la transazione tra le parti ha prodotto conseguenze favorevol ad entrambe le parti contrattuali, non solo, invero, per l’imputato, censurando la mancat
considerazione del sacrificio che, a monte del versamento di quella somma, i familiari di COGNOME si sono dovuti assumere.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Con memoria del 10 febbraio 2025 – rubricata “motivi nuovi” – la difesa ha reiterat argomenti già trattati nel ricorso, nuovamente evidenziando l’acquisito assenso dei familiari del vittima alla attenuazione della misura, l’avvenuto risarcimento del danno, riprendendo, co argomentazioni già percorse, il tema del deficit motivazionale circa l’attualità delle esigenze cautelari, alla luce della disponibilità manifestata all’accoglimento dell’indagato all’intern comunità “Liberi di volare”.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondati sono i motivi di censura.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denunc la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di meri (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente censura, riconducendo la doglianza a violazione di legge segnatamente, artt. 310, 285, 275 cod. proc. pen. e art. 575 cod. pen. -, le valutazioni svo dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e circa le modalità con le q fronteggiare le stesse.
Procedendo con ordine, si duole della mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell’innovato quadro cautelare, alla luce di un serio e documentato percorso, intrapres dall’imputato, palesato anche dalla sua confessione, e tradottosi nella disponibilità, a tale ottenuta ad essere accolto presso la comunità “RAGIONE_SOCIALE“, cui conseguirebbe un percorso alternativo rispetto al circuito detentivo, con evidenti vantaggi anche sotto il profilo ried ex art. 27 Cost.
In proposito, introducendo temi – quali la pregnanza trattamentale del lavoro svolt presso la menzionata comunità e l’importanza di ottenere la disponibilità ad essere ricevuti suo interno – sottratti al vaglio di legittimità, il ricorrente lamenta che sarebb genericamente valutato dal Tribunale il profilo relativo all’osservanza, da parte dell’imput
ove collocato agli arresti domiciliari presso la comunità, delle prescrizioni connesse alla misu di cui all’art. 284 cod. proc. pen.
La censura è infondata.
Invero, emerge dall’ordinanza impugnata il percorso motivazionale, puntuale, logico e quindi incensurabile in questa sede, che evidenzia l’avvenuta valutazione, da parte del Tribunale, della ricevuta disponibilità, da parte della comunità “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti dell’imp e delle ragioni per cui, oltre a trattarsi di elemento già considerato all’esito della prece istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, la soluzione caut non poteva ritenersi idonea a fronteggiare le esigenze cautelari rivelatesi sussistenti nel caso specie.
In proposito, il giudice ha rimarcato i profili afferenti il pericolo di reiterazione della stessa indole, con specifica e logica motivazione, significando che l’imputato avev mostrato assoluta mancanza di controllo dei propri istinti violenti, scatenati sul posto di lav luogo in cui non si immaginerebbe che proprio un vigilante, preposto ad assicurare la sicurezza e l’incolumità dei visitatori, si abbandoni a violenza.
Ha evidenziato, quale profilo di significativa pericolosità, anche il preventivo occultamen dell’arma, poi recuperata ed impiegata per vendicarsi contro la vittima, rispetto alla quale u screzio di poco conto aveva scatenato una reazione di inusitata gravità, che era costata la vit al malcapitato.
Il provvedimento censurato ha dato altresì conto della successiva fuga di COGNOME, che non aveva prestato alcun soccorso, e ha rimarcato che egli aveva reso dichiarazioni inverosimili circa l’accaduto, a tutela della propria posizione e smentite dai testimoni oculari, così ometten ogni forma di collaborazione con l’autorità, significativa di resipiscenza.
Da tale quadro è stata inferita l’inidoneità della misura degli arresti domiciliari press comunità indicata, nel cui ambito l’imputato, ove collocato, dovrebbe relazionarsi sia con personale, sia con altri ospiti, a ciò ostando la mostrata incapacità di contenere e gestire i pr eccessi caratteriali, che impedirebbe l’instaurazione di equilibrate relazioni personali definitiva, la misura sarebbe non tranquillizzante sotto il profilo del pericolo di reiter criminosa.
Analogamente infondata risulta la censura relativa alla mancanza di una «specifica, riconoscibile, motivazione, palesante la mancata attenuazione delle esigenze di cautela, pur a fronte della intervenuta condotta riparativa» (così, pag. 5-6 del ricorso).
Anche tale rilievo non è fondato, avendo il Tribunale corredato di una motivazione esaustiva, logica ed esente da contraddizioni, le ragioni per le quali l’intervenuto versamen
della somma – in acconto di maggior risarcimento – in favore delle persone offese non poteva costituire ragione modificativa del quadro cautelare sottoposto al vaglio del giudice.
Invero, se la dazione della somma, a titolo di acconto sulla maggior entità risarcitoria, costituito un dato di novità, tuttavia, ha osservato il Tribunale, tale elemento non è reputab alla luce della «spiccata dimostrazione di irrefrenabilità degli istinti aggressivi, a dispett futilità del movente che li ha scatenati», capace di modificare il quadro cautelare, apparendo l misura meno rigorosa inadeguata a rispondere alle esigenze di difesa sociale che tale dimostrazione di pericolosità ha evidenziato.
Accanto a tale considerazione, appare altresì incensurabile, in quanto dotata di logica congruenza, la considerazione secondo la quale l’avvenuto versamento della somma da parte dell’imputato ai familiari della vittima avrebbe sortito vantaggi per l’istante e sarebbe ispirata a ragioni di strategia processuale, più che di effettiva resipiscenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spe del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/02/2025