Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6814 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a IVREA il 30/08/1974
NOME nato a CASTELLAMONTE il 07/04/1977
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
E’ presente l’avv NOME anche per NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con due atti di ricorso, di identico contenuto, il difensore di NOME COGNOME di NOME NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 proc. pen., avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunal di Cuneo con cui veniva respinta la richiesta di sostituzione della misura del custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
1.2. Gli imputati sono stati condannati in primo grado, in sede di giudizi abbreviato – anni nove, mesi sette di reclusione ed euro 3.016,67 di multa pe NOME NOMECOGNOME anni otto, mesi due, giorni venti di reclusione ed eur 2.500,00 di multa per NOME NOME – per un considerevole numero di furti in abitazione pluriaggravati, realizzati negli anni 2021 e 2022, accomunati da un analogo modus procedendi: presentandosi come dipendenti dell’acquedotto ed appartenenti alla polizia locale, simulando una fuga di gas (anche utilizzando l spray urticante: espediente funzionale a tale falsa prospettazione), impossessavano di beni (denaro, gioielli et coet) di numerosissime persone offese.
La difesa dei ricorrenti deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 274 comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., assumendo l’insussistenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e la mancanza di motivazion in ordine ai criteri soggettivi della capacità delinquenziale degli indagati all’adeguatezza della misura carceraria. Lamenta che non sia stata data la giust considerazione alla documentata, integrale, condotta risarcitoria nei confronti tutte le persone offese ed al contegno processuale degli imputati che avevano ammesso le proprie responsabilità. Sostiene che il riconoscimento, da parte del Giudice di primo grado, dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e attenuanti generiche avrebbe dovuto essere valutato quale superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto anche conto de fattore temporale e della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenz , La motivazione dell’ordinanza impugnata hà;Ina connotazione moralistica.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che i ricorsi sia dichiarati inammissibili.
In data 11 ottobre 2024, sono pervenute memorie di replica dei difensori degli imputati, avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché le doglianze in cui si articolano son manifestamente infondate, nonché del tutto generiche e meramente avversative.
Il Collegio evidenzia, in via preliminare, che la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare e richiama il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza d rigetto dell’istanza di sostituzione o di revoca di una misura cautelare è vincola oltre che dall’effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natur del provvedimento impugnato, che è del tutto atonomo rispetto all’ordinanza L 1′ impositiva della misura. Il giudice, pertanto, limitarsi a stabilire provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistent sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull’esigenz della misura cautelare (cfr. Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME NOME, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).
Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, nel confermare il provvedimento impugnato, ha evidenziato l’intervenuta condanna in primo grado per numerosissimi e gravi reati contro il patrimonio (cfr. Sez. 3, n. 6780 d 27/01/2012, P., Rv. 251990) e, avuto specifico riguardo alle esigenze cautelari ha sottolineato la mancata allegazione di fatti nuovi di rilievo, avendo reputa inidonee in tal senso le condotte risarcitorie poste in essere dagli imputati a fro dei plurimi elementi dimostrativi della loro personalità, reputata particolarment incline a delinquere, come dimostrato dalla serialità dei fatti, dalla professional delinquenziale dimostrata dagli autori, dal cinismo criminale (per il quale no hanno esitato a provocare, con lo spray urticante, malori ad una persona offesa invalida al 100% e lo svenimento di un’altra persona offesa). Ha poi affermato come l’avvenuto integrale risarcimento dei danni fosse «sicuramente animato da un interesse volto ad ottenere un conseguente mitigamento sanzionatorio», non essendo di per sé indicativo di un reale cambiamento di vita, altresì considerat che entrambi gli imputati vantano numerosi e gravi precedenti specifici.
Rispetto a tale completo e non manifestamente illogico apparato motivazionale, le doglianze dei ricorrenti si limitano a rendere una diversa interpretazione de medesimi elementi di fatto già valutati in senso negativo dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in
favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidehte