Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8075 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
GIUNTO AMILCARE n. a Napoli il 26/10/1999
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/11/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l’appell interposto nell’interesse di NOME avverso il provvedimento del AVV_NOTAIO che avev
disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella arresti domiciliari in relazione al delitto di rapina aggravata.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 275, comma 3 e 3bis, cod.proc.pen. e connesso vizio del motivazione. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha disatteso il gravame difens senza prendere in considerazione tutti i rilievi formulati dalla difesa e, in particolare, considerato con riguardo all’asserita inidoneità della misura autodetentiva che il preven era stato ristretto in regime di arresti domiciliari e detenzione domiciliare in rela pregressa condanna senza incorrere in violazioni. L’ordinanza impugnata, inoltre, non ha valutato la produzione documentale costituita dai provvedimenti del Tribunale di Sorveglianz di Napoli dai quali emerge l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata né percorso resipiscente del ricorrente, il quale ha ammesso i fatti ascrittigli e provvedu risarcimento del danno, ed ha incongruamente ritenuto irrilevante l’indicazione di un domici distante dai luoghi di commissione dei fatti delittuosi nonché la disponibilità all’applic di dispositivi elettronici di controllo a distanza. Il provvedimento censurato, pertan fondato la propria valutazione in ordine alla persistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari co originariamente ritenute sulla base di un astratto e generico giudizio sulla personalità prevenuto nonostante l’esistenza di una pluralità di indici favorevoli all’invocata attenua del quadro cautelare.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate. L’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell’intervenuta condanna in primo grado nei confronti del NOME per il delitto di rapina aggravata, ha ritenuto di conferm provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in car segnalando la persistenza del rischio di recidiva in massimo grado e ritenendo lo stesso non fronteggiabile con la misura autodetentiva. I giudici cautelari hanno richiamato a sostegno detta valutazione sia le modalità del fatto delittuoso, denotante “irrefrenabile aggressi sia i precedenti a carico del ricorrente, stimando la custodia domiciliare inadeguat neutralizzare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe. Siffatta valutazione, c tenuto conto RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive riportate a pag. 1, non è suscettibile di rivisitaz quanto adeguatamente argomentata in aderenza alle risultanze processuali e non confutata con argomenti di decisiva rilevanza, stante l’assoluta modestia del lasso temporale intercor tra l’adozione della misura e la decisione censurata, l’autonomia del giudizio di adeguatez e proporzionalità della stessa rispetto a precedenti vicende cautelari ed esecutive, l’opinab degli indici di resipiscenza addotti dal difensore a fondamento dell’istanza, l’irril
dell’ubicazione del domicilio indicato a fronte della prognosi di inadeguatezza della mis alternativa invocata.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
Sentenza a motivazione semplificata