Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25389 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di LECCE
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza in data 21/01/2025, il Tribunale per il riesame di Lecce ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva.
Monaco Ł sottoposto alla custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen. e aveva chiesto la sostituzione della misura deducendo il tempo pari a sei mesi già trascorso in detenzione, le sue condizioni di salute, il comportamento corretto e collaborativo, la sua ammissione al rito abbreviato la cui udienza di trattazione era già fissata, l’insussistenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.
Nessuno di questi elementi Ł stato ritenuto idoneo a giustificare una rivisitazione del quadro cautelare.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, lamentando la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la giurisprudenza senza esaminare specificamente i singoli elementi sottoposti alla sua attenzione, senza motivare nemmeno sul parere favorevole del pubblico ministero.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Le censure proposte dalla difesa sono generiche e tutte meramente controvalutative e restano fuori dai confini entro i quali deve muoversi il giudizio di legittimità.
Nel denunciare la mancanza di una struttura logico-giuridica di adeguata coerenza nella motivazione dell’ordinanza, non si individuano specifici passaggi argomentativi affetti da vizi, ma si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del parere del pubblico ministero, di
– Relatore –
Sent. n. sez. 1179/2025
non avere posto attenzione al comportamento inframurario dell’indagato, di avere erroneamente considerato «sconfessato» il suo atteggiamento collaborativo e, infine, di non essersi confrontato con le ragioni addotte dalla difesa circa l’insussistenza della sua pericolosità sociale.
Si tratta della mera reiterazione degli argomenti con i quali il ricorrente aveva proposto appello avverso l’ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari.
La difesa ha eluso gli argomenti con i quali il Tribunale ha spiegato che nessuno degli elementi addotti poteva considerarsi nuovo, perchØ le dichiarazioni rese in sede di arresto erano state smentite da altre risultanze (le dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti), il tempo trascorso in detenzione e il corretto comportamento intramurario dovevano considerarsi dato neutro (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652 – 01) e gli altri profili dimostrativi della pericolosità sociale erano stati valutati al momento dell’applicazione della misura e non erano venuti meno.
NØ elemento nuovo può essere considerato il parere favorevole del pubblico ministero, che, pur essendo obbligatorio richiederlo a pena di nullità dell’ordinanza (Sez. 4, n. 28192 del 23/06/2021, COGNOME, Rv. 282342 – 01), può comunque essere disatteso anche senza specifica motivazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 03/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME