Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36891 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/02/2025 del Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui la Corte di appello della stessa città aveva rigettato la domanda di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
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Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, non essendo stati valorizzati, quali elementi di novità, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la formulazione chiusa al 2018 dell’imputazione di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico. La manifesta illogicità delle ragioni esposte dal Tribunale sarebbe resa evidente dalla circostanza che non è stato valorizzato il tempo silente, pur essendo l’imputato stato assolto dal delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Collegio della cautela, dopo avere premesso che il ricorrente, assolto dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., risponde del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, ha ricordato che per quest’ultimo delitto vige la presunzione relativa di pericolosità e inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere. Tale presunzione, nel caso in esame, non è stata superata, mancando qualsivoglia elemento positivo di novità idoneo a far ritenere affievolite le esigenze cautelari.
Il Tribunale ha aggiunto che la valutazione del quadro cautelare non poteva mutare in ragione del carattere chiuso della contestazione associativa, atteso che «le concrete circostanze e modalità del fatto consolidavano il giudizio sulla personalità dell’imputato, che si era rivelato essere un anello essenziale nella catena di coltivazione e commercio di sostanze stupefacenti, apportando un valido e continuo contributo al sodalizio».
Così argomentando e, quindi, ritenendo che, pur in presenza della contestazione chiusa relativa al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, poteva formularsi, in ragione delle indicate circostanze del fatto, una prognosi di pericolosità dell’imputato, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. cit., la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243 – 01).
Il Tribunale ha aggiunto che il decorso del tempo dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione ex art. 292 comma 1, lettera c) icod.
proc. pen. da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura.
Si tratta di un rilievo corretto, in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il “tempo silente”, trascorso dalla commissione del reato, non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 – 01).
Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a contestare in maniera assertiva il ragionamento articolato dal Tribunale, senza evidenziare, però, profili di effettiva illogicità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 01/10/2025.