Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44860 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44860 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 19/04/2023 del TRIBUNALE DI CATAIA
visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Catania rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione con la misura cautelare degli arresti domiciliari di quella della custodia in carcere alla quale è sottoposto l’imputato per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per mancanza o comunque illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 299 e 275 del codice di rito.
Nella istanza originaria la difesa aveva evidenziato quattro elementi che costituivano il novum rispetto al quadro cautelare oggetto di giudicato: il tempo trascorso in stato di custodia cautelare (due anni), l’indicazione del luogo degli arresti domiciliari lontano da quello ove si svolsero i fatti, gli svilup dell’istruzione dibattimentale in parte favorevoli all’imputato, l’assoluzione del coimputato in sede di giudizio abbreviato dai reati di intestazione fittizia contestati in concorso con il ricorrente.
Con l’appello cautelare, poi, si era evidenziato che la misura più gradata era stata applicata al figlio NOME COGNOME dallo stesso Tribunale, che in sostanza aveva fatto proprie le medesime argomentazioni poste a sostegno della richiesta di sostituzione presentata anche per il padre NOME.
L’ordinanza impugnata ha giustificato le due opposte decisioni facendo riferimento alla “caratura criminale” del ricorrente, smentita dalle risultanze del casellario giudiziale, dal quale non risultano precedenti significativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
Il Tribunale, dopo avere ricordato che per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la presunzione relativa opera anche quanto all’adeguatezza della misura carceraria, secondo il combinato disposto degli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757-01; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, COGNOME, Rv. 278851), ha fatto corretto riferimento al principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999-01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567NUMERO_DOCUMENTO01).
L’ordinanza ha poi correttamente rilevato che il dato relativo al luogo in cui eventualmente l’imputato sarebbe sottoposto alla misura meno grave non costituiva elemento nuovo, essendo già stato considerato sia in sede di riesame sia nell’ordinanza del 25 novembre 2021 con la quale fu respinto analogo appello.
Con logica motivazione il Tribunale ha altresì escluso che l’assoluzione del coimputato nel giudizio abbreviato da diversi reati commessi in concorso con il ricorrente possa avere rilievo sulla gravità delle esigenze cautelari, sulla quale non può avere incidenza alcuna neppure uno sviluppo del dibattimento asseritamente favorevole all’imputato, valutazione che in ipotesi rileverebbe in tema di gravità indiziaria, estraneo alla richiesta in esame.
Infine, il dato ritenuto decisivo dalla difesa, costituito dalla sopravvenuta sostituzione della misura di massimo grado applicata a NOME COGNOME, figlio del ricorrente, è stato ritenuto inidoneo a ritenere illegittima la decisione del Tribunale, che aveva accolto l’altra richiesta valorizzando l’incensuratezza del giovane; anche su questo punto l’ordinanza appare immune da vizi e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non costituisce fatto nuovo iI mero fatto dell’adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato (Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 278203-01; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, COGNOME, Rv. 268634-01; Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, COGNOME, Rv. 250678-01; Sez. 6, n. 4993 del 03/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246076-01).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 ottobre 2023.