Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Napoli NOME nato a Montoro Superiore il 26/07/1973 avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
, RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 31 ottobre 2024 ha rigettato l’appello proposto NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il 25 settembre 2024 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, originariamente disposta nei suoi confronti con provvedimento del 6 settembre 2023 in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., con gli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata, ove imposta anche con il braccialetto elettronico, a tutelare le esigenze cautelari. In un unico motivo la difesa rileva che la motivazione del Tribunale sarebbe carente e illogica in quanto il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente considerato che all’esito del
processo di primo grado l’originaria imputazione è stata ridimensionata in quanto uno dei tre fatti di tentato omicidio sono stati qualificati come lesioni personali e la condanna, determinata la pena in anni 9 e mesi 4, è stata inflitta per un solo tentato omicidio e per due ipotesti di cui all’art. 582 cod. pen.
In data 14 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata a tutelare le esigenze cautelari a fronte del ridimensionamento dell’accusa effettuato con la sentenza di primo grado.
La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione di logge ma che afferisce la logicità e completezza della motivazione, è infondata.
2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viz argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso rnotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per
cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della
decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di
cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento
esposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico o contraddittorio.
La motivazione dell’ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti alla personalità del ricorrente, desunta dal comportamento tenuto e accertato nella
sentenza di primo grado, all’esito del quale è stata comunque inflitta la condanna ad anni nove e mesi quattro di reclusione per un tentato omicidio e due ipotesi di
lesioni personali, nonché al certificato penale, è adeguata e non è pertanto sindacabile in questa sede.
Ciò pure in ordine alla possibilità di eseguire la misura richiesta con il braccialetto elettronico, coerentemente esclusa a fronte delle caratteristiche dell’azione posta in essere e dei precedenti penali del ricorrente, anche specifici.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Il Consigl re esten
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il es ente