Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40980 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40980 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisi del Tribunale di Modena – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all 494 cod. pen., per essersi sostituito al fratello NOME COGNOME nella stipula di tre c di erogazione stipulati con RAGIONE_SOCIALE – ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescr in relazione a due fatti, rideterminando la pena per l’episodio residuo, confermando sul punt sentenza di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, nell’interes dell’imputato, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia la nullità della sentenza e dell’ordinanza resa all’udienza d settembre 2022, con la quale la Corte di appello ha rigettato l’eccezione difensiva correlata mancata notifica all’imputato dell’avviso di nomina del difensore di ufficio, in violazione 28 RAGIONE_SOCIALE disp. att. cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, è denunciato il travisamento della prova con riguardo a affermazione di responsabilità per l’unico episodio residuato dopo la sentenza impugnat fondato su un quadro di elementi inidoneo a superare il ragionevole dubbio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei mo conclude per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, risultando la decisione della Corte di appel allineata all’indirizzo giurisprudenziale, costante nel tempo, e che il Collegio condivide, a del quale la mancata comunicazione all’imputato del nominativo del difensore d’ufficio designa dall’autorità giudiziaria non comporta, in difetto di espressa previsione in tal senso, l dell’atto al cui compimento è funzionale la nomina (Sez. 2, n.48055 del 2018, Rv. 275511) Invero, la disposizione di cui all’art. 28 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione al codice di p penale – il quale prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato sen ritardo all’imputato – non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nulli pertanto, ribadito che l’omissione non inficia l’atto al cui compimento la nomina del difensor finalizzata (Cass., sez. 6, n. 26095 del 3/6/2010, Rv 248036; sez. 1, n. 9541 del 2/2/2006, 233540).
Il secondo motivo è afflitto da genericità c.d. estrinseca, per omesso confronto co argomenti spesi dai giudici di merito a sostegno della propria decisione. Tra i requisiti del per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei mo ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati d decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base RAGIONE_SOCIALE su lagnanze. In tal senso, rientra nell’ipotesi della genericità del ricorso, non solo l’a-speci motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 de
20/01/2005, COGNOME, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, 230634). Motivi del genere più che specifici, come richiede l’art. 581 cod. proc. peri., risu soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME).
2.1. La sentenza d’appello ha indicato “plurimi e convergenti elementi a sostegno della responsabilità dell’appellante” (pag. 5), tali da far ritenere ragionevolmente rispettato il crit di giudizio del “ragionevole dubbio”. E’ stato evidenziato, all’uopo, che l’imputato aveva fo le esatte generalità del fratello a nome del quale aveva stipulato i contratti, era a conosc della circostanza che il germano dimorasse stabilmente all’estero fin dal 2010 e difficilme sarebbe venuto a conoscenza dei contratti intestati al suo nome fittiziamente; che le uten oggetto dei contratti erano riferibili tutte al ricorrente, il quale aveva infatti pro pagamento RAGIONE_SOCIALE bollette. Con tali evidenze il ricorrente non si confronta, insistendo sostenere una alternativa, quanto astratta, ricostruzione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove. Giova rico che il dubbio, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione de tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo que «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la log stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep 2012). I motivi con i quali il ricorrente pretende di accreditare una versione alternativa de consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giu di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all’esame di questa Corte, sotto l prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale. Al contrario, la sentenza poggia su di motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale i ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l’al manifestamente prive di fondamento. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamen RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profil colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
( Così deciso in Roma, addì 11 luglio 2023
Il Consigliere relatore