Sostituzione di Persona: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 14142/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul reato di sostituzione di persona e sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per aver commesso il reato previsto dall’art. 494 del codice penale, la cui impugnazione è stata respinta per genericità e manifesta infondatezza. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Pavia per il delitto di sostituzione di persona. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Secondo l’accusa, l’imputato aveva illecitamente utilizzato le generalità altrui per ordinare merci e lavori, facendoli recapitare presso la propria abitazione e beneficiandone direttamente. Nonostante la duplice condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la sussistenza stessa del reato.
Il Ricorso per Cassazione e la Sostituzione di Persona
L’imputato, nel suo ricorso, lamentava principalmente un difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello e una violazione di legge in merito alla configurabilità del reato di sostituzione di persona. Sostanzialmente, egli riproponeva le medesime argomentazioni già avanzate e respinte nel secondo grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dai giudici d’appello per confermare la sua condanna. Questo approccio si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su due pilastri fondamentali previsti dal codice di procedura penale.
La Genericità del Motivo di Ricorso
In primo luogo, i giudici hanno qualificato il ricorso come “generico”. Secondo l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, un’impugnazione è inammissibile quando mancano i motivi specifici. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva formulato critiche puntuali alla sentenza d’appello, ma si era limitato a ripresentare le stesse difese. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile se non c’è una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ripetere argomenti già ritenuti infondati non costituisce un motivo specifico.
La Manifesta Infondatezza e il Reato di Sostituzione di Persona
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse del tutto logica e priva di vizi. Il semplice fatto che l’imputato avesse beneficiato delle merci ordinate e dei lavori svolti presso la sua abitazione era, di per sé, un elemento sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di reato. La condotta dell’imputato, inducendo in errore i fornitori utilizzando false generalità per ottenere un vantaggio (i beni e i servizi), configura pienamente il delitto di sostituzione di persona. La Corte ha inoltre accennato alla presenza di ulteriori e diversi elementi istruttori che confermavano la colpevolezza, rendendo le doglianze dell’imputato ancora più deboli.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza due importanti principi. Dal punto di vista sostanziale, conferma che il reato di sostituzione di persona si perfeziona con l’induzione in errore di terzi per ottenere un vantaggio, e il fatto di ricevere fisicamente tale vantaggio costituisce prova schiacciante. Dal punto di vista processuale, ribadisce la necessità che il ricorso per cassazione sia specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata, e non una mera riproposizione di difese già valutate, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando non presenta motivi specifici di critica contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nei gradi di giudizio precedenti, mancando di una correlazione diretta con la motivazione della sentenza che si contesta.
Cosa è sufficiente per integrare il reato di sostituzione di persona secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, la circostanza che l’imputato abbia beneficiato concretamente di merci e servizi, ordinati inducendo in errore terzi tramite false generalità e facendoli pervenire presso la propria abitazione, è di per sé un elemento sufficiente per ritenere integrata la fattispecie del reato di sostituzione di persona.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14142 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14142 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di condanna con cui la Corte di Appello di Milano del 12 luglio 2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, per il reato di sostituzione di persona di cui all’ art. 494 cod. pen.;
Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia il difetto di motivazione e la violazione di legge in merito alla sussistenza della fattispecie di delitto:
è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
-è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici (pagg. 2/3 la circostanza che l’imputato abbia beneficiato delle merci ordinate e dei lavori svolti, presso la sua abitazione, è di per sé già sufficiente per ritenere integrata la fattispecie di reato. Senza considerare gli ulteriori e diversi elementi istruttori a dimostrazione della colpevolezza dell’imputato
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente