Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29500 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1000/2025
NOME BELMONTE
CC – 26/06/2025
EGLE PILLA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCE Ð SEZIONE DISTACCATA di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di LecceÐSezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva condannato NOME per il reato di cui allÕart. 494 cod. pen.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato, al fine di procurarsi un vantaggio, chiedeva un prestito di euro 1.299,00 alla RAGIONE_SOCIALE, attribuendosi il falso nome di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e lÕerronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 494 cod. pen.
Sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova del fatto che la persona che aveva chiesto il finanziamento, utilizzando le generalitˆ dell’ignaro COGNOME, fosse proprio l’imputato. I giudici di merito non avrebbero puntualmente ricostruito i fatti nŽ adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. LÕunico motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nŽ travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitˆ emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformitˆ allÕipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con lÕatto di impugnazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata).
In particolare, ha evidenziato che, dall’istruttoria, era emerso che: l’imputato aveva utilizzato le generalitˆ e la copia del documento di identitˆ del COGNOME per stipulare un contratto di acquisto di un elettrodomestico; il COGNOME si era procurato il documento in occasione di una precedente vicenda, relativa alla stipula di un
contratto di locazione per una casa-vacanza; in quellÕoccasione, lÕimputato aveva ottenuto dal COGNOME la copia del documento di identitˆ e una somma di denaro per un contratto che non aveva avuto alcuna esecuzione, nellÕambito di una vicenda che si era risolta in un mero raggiro.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME