Sostituzione di Persona: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, in particolare quando si tratta di reati come la sostituzione di persona. Con la decisione n. 8693/2025, la Settima Sezione Penale ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Approfondiamo la vicenda processuale e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma. Quest’ultima aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di tentata sostituzione di persona (artt. 56 e 494 c.p.) e possesso di documenti di identificazione falsi (art. 497-ter c.p.). L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alla Motivazione
Nel suo ricorso, l’imputato ha sollevato un unico motivo di doglianza, concentrandosi su presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello. In particolare, la difesa lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente accertato il perseguimento di un vantaggio, elemento considerato necessario per la configurazione del reato di sostituzione di persona. Secondo la tesi difensiva, mancava una prova chiara e inequivocabile di questo specifico fine, rendendo illegittima l’affermazione di responsabilità.
La Decisione della Cassazione sulla Sostituzione di Persona
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e legale del ricorso stesso.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità. La Suprema Corte ha chiarito che gli argomenti proposti dal ricorrente non erano vizi di legge, ma ‘mere doglianze in fatto’. In altre parole, l’imputato non stava contestando un’errata applicazione della norma penale, ma stava chiedendo alla Cassazione di riesaminare le prove e di offrire una ‘rilettura alternativa’ dei fatti già valutati dai giudici di primo e secondo grado. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha specificato che un ricorso per Cassazione è ammissibile solo se denuncia errori di diritto, come un’errata interpretazione di una legge, o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, purché basati su atti specifici del processo (il cosiddetto ‘travisamento della prova’). Il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione l’accertamento della sua responsabilità, senza individuare specifici travisamenti, è stato ritenuto un tentativo improprio di ottenere un terzo giudizio di merito. Per questo, gli argomenti sono stati giudicati ‘inammissibili perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità’ e, inoltre, ‘irrilevanti’ ai fini della decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘super-giudice’ che può rivedere l’intero processo. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e la correttezza del procedimento. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi formulare censure precise, focalizzate su errori di diritto e non su una diversa valutazione del materiale probatorio. La conseguenza di un ricorso basato su motivi di fatto è, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per il reato di sostituzione di persona è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano considerate ‘mere doglianze in fatto’, ovvero un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che svolge unicamente un controllo di legittimità.
Qual era l’argomento principale sollevato dal ricorrente?
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione riguardo alla responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, sostenendo che non fosse stato adeguatamente accertato il perseguimento di un vantaggio, elemento costitutivo del reato.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8693 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a RIETI il 14/01/1963
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 56-494 e 497 t cod. pen.;
Considerato che gli argomenti di ricorso, contenuti in unico motivo e con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, lamentando il mancato accertamento del perseguimento di un vantaggio, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in fatto e volti a prefigurare u rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato d legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti d emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato). Gli argomenti difensivi sono in particolare irrilevanti poiché non viene evocata in essi alcuna valenza sull’accertamento di responsabilità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 15 gennaio 2025