Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11201 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11201 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11/03/2026 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art.494 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio d motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quel già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, sul punto, pa della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altr Rv. 243838).
Considerato che il medesimo motivo, quanto accenna al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod pen. – è parimenti inammissibile poiché si risolve in considerazioni vaghe, anche pertinenti all circostanze attenuanti generiche (peraltro già concesse), senza alcuna specifica argomentazione che chiarisca quali siano le ragioni della meritevolezza dell’attenuante.
Considerato, quanto alla ragione di ricorso che attiene alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che il ricorso è aspecifico i quanto la Corte di merito ha chiarito che si tratta di subordinazione obbligatoria trattando seconda concessione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/03/2026.
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COGNOME,r -r-,,
Il Presidente
NOME
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