Sostituzione di Persona: Ricorso Inammissibile se Ripete le Stesse Argomentazioni
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di sostituzione di persona, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfessate nei gradi di merito. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Fatto: Uso di Falso Nome e Codice Fiscale
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di sostituzione di persona. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato da un’altra accusa ma confermando la sua responsabilità per aver utilizzato un nome diverso da quello reale, corroborando l’inganno con l’esibizione di un certificato di attribuzione di un nuovo codice fiscale.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo dire, l’azione da lui compiuta non era sufficientemente idonea a integrare gli estremi del reato contestato.
La Decisione della Corte: il Reato di Sostituzione di Persona è Configurabile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano nuovi, ma costituivano una mera ripetizione di profili di censura già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale.
La Suprema Corte ha quindi implicitamente confermato la correttezza della decisione d’appello, che aveva ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione dell’inammissibilità. La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già compiutamente spiegato perché l’azione dell’imputato integrasse il reato di sostituzione di persona. L’uso di un nome diverso, rafforzato dall’esibizione di un documento ufficiale come il certificato del codice fiscale, è stato considerato un mezzo fraudolento pienamente idoneo a indurre in errore l’interlocutore sulle reali generalità dell’imputato.
Il ricorso, non contestando specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata ma limitandosi a riproporre la stessa tesi difensiva, è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il fatto, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni dei giudici precedenti.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per l’Impugnazione
Questa ordinanza offre una lezione pratica fondamentale: un ricorso in Cassazione deve essere formulato con precisione, individuando specifici errori di diritto o vizi di motivazione nella sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità.
L’esito per il ricorrente è stato, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un costo aggiuntivo che evidenzia l’importanza di un approccio strategico e tecnicamente fondato alle impugnazioni.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e censure già esaminate e rigettate dalla corte precedente, senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata.
L’utilizzo di un nome falso e di un finto certificato di codice fiscale è sufficiente per il reato di sostituzione di persona?
Sì, secondo questa ordinanza, l’uso di un nome diverso dal proprio, rafforzato dall’esibizione di un documento fraudolento come un certificato di attribuzione di un nuovo codice fiscale, è considerato un mezzo idoneo a indurre in errore un’altra persona sull’identità, integrando così gli elementi costitutivi del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena inflitta;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona, stante la ritenuta inidoneità dell’azione posta in essere – è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato l’indiscussa sussistenza degli elementi costitutivi del reato in relazione alla spendita di un nome diverso da quello reale, corroborata dall’esibizione del certificato. Il mezzo fraudolento adoperato e l’aver esibito il certificato di attribuzione del nuovo codice fiscale era senz’altro idoneo ad indurre in errore l’interlocutore sulle reali generalità dell’imputato (si veda, in particolare pagina 4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Così deciso 1’8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore