Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34690 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 24 maggio 2023 del Tribunale di Marsala con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai reati di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.), commessi in data 14 febbraio 2018;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640 cod. pen. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che la condotta fraudolenta Ł stata posta in essere in danno della RAGIONE_SOCIALE e non di NOME COGNOME al quale l’imputato si sarebbe sostituito per la stipulazione di un contratto per la fornitura di internet. Ne consegue che la querela avrebbe dovuto essere proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e non dal COGNOME che era titolare di interessi che solo in via generale sono risultati pregiudicati dal compimento dell’azione delittuosa e che comunque non ha patito alcun pregiudizio patrimoniale dalla vicenda essendo stato stipulato un contratto viziato da nullità;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 494 cod. pen. Sostiene la difesa del ricorrente che la mera indicazione di una anagrafica diversa dalla propria non potrebbe integrare il reato de quo essendo comunque stato indicato il numero corretto della carta di identità che consente di identificare con certezza la persona alla quale la stessa si riferisce. Inoltre, il reato per la sua configurabilità presuppone che l’interlocutore sia stato indotto in errore circa l’identità del soggetto agente, mentre nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna sovrapposizione identitaria non essendo l’imputato sostituito ad altro soggetto.
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono
– Relatore –
Ord. n. sez. 12921/2025
CC – 23/09/2025
manifestamente infondati in quanto:
a) con riguardo al primo motivo di ricorso la Corte territoriale ha correttamente rilevato la validità e l’efficacia della querela presentata dal COGNOME in quanto Ł indubbio che il diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato (nella specie la RAGIONE_SOCIALE per mezzo del proprio dipendente addetto alla stipulazione del contratto) sia al soggetto sul quale sarebbero ricadute le conseguenze patrimoniali della frode.
Ritiene l’odierno Collegio che non vi sia dubbio come la condotta fraudolenta posta in essere dal COGNOME che fornì, invece del proprio, il nome del COGNOME all’atto della stipulazione del contratto con la RAGIONE_SOCIALE, abbia creato un danno reale o quantomeno abbia determinato in capo al COGNOME il pericolo di conseguire effetti patrimoniali dannosi, in quanto tale soggetto si Ł trovato ad essere parte di un contratto oneroso da lui non stipulato.
A nulla rileva poi la circostanza che il contratto per la fornitura di internet era viziato perchØ Ł del tutto evidente che un contratto stipulato per effetto della commissione di un reato Ł nullo, ma ciò non impedisce di certo di configurare il reato di truffa che ne Ł stato alla base e che ha finito per creare un impegno economico (anche solo potenziale) a carico del soggetto che ne Ø risultato formalmente parte;
b) anche con riguardo al reato di cui all’art. 494 cod. pen. ritiene il Collegio di condividere integralmente le motivazioni addotte dalla Corte territoriale in sede di rigetto del relativo motivo di gravame. Il fatto che l’imputato, oltre ad aver dichiarato un falso nome, ebbe a fornire anche il numero (corretto) della propria carta di identità Ł del tutto irrilevante e non incide sulla configurabilità del reato di sostituzione di persona, tanto Ł vero che l’azione delittuosa ha comunque raggiunto il suo scopo essendo stato il contratto stipulato a nome del COGNOME e non certo a nome dell’imputato ed essendo sufficiente per l’integrazione di tale reato la condotta ingannevole che ha indotto il soggetto passivo (nella specie il dipendente della RAGIONE_SOCIALE) in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato , infine, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME