Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13312 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13312 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 13/11/1991
avverso la sentenza del 08/03/2024 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sost tuto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitalei ricorso
Letta la memoria di replica del difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 8 febbraio 2024, la Corte, di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, del 6 giugno 2022, ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 56,640 cod.pen. (capo B) per dif?tto di querela e ridotto la pena inflitta per il reato di cui all’art. 494 cod.pen. ( capo A a mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della 3,pna.
L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza, per mezzo del suo difensore.
2.1. Denuncia, con primo motivo, violazione di legge in relazione agli arti, 192 cod.proc.pen. e 494 cod.pen. Deduce che l’imputazione fa riferimento ac:ma presunta telefonata nel corso della quale il soggetto attivo del reato avre)be riferito di essere un dipendente della Tim S.p.ARAGIONE_SOCIALE (e non della Vodafone S.p.P .RAGIONE_SOCIALE); la sentenza ha,tuttavia, ritenuto fondata l’accusa a carico dell’imputato di essersi qualificato come operatore della società RAGIONE_SOCIALE, essendo piuttos:c un dipendente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (società procacciatrice di affari per cont) di Vodafone S.p.A.). Inoltre, non sarebbe emersa la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che sia stato proprio l’odierno imputato ad effettuare la prima telefor ata all’utenza intestata al COGNOME NOME ( con la quale un soggetto qualificatosi come operatore della TIM S.p.A. aveva prospettato un imminente aumento delle tariffe), provenendo tale chiamata non da un’utenza in uso esclusivo all’imputato, bensì da altra utenza telefonica fissa, intestata alla società RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici, nel corso della giornata del 10.11.2017, erano presenti allr sei dipendenti, i quali avevano tutti la diretta disponibilità dell’utenza telefonica fissa.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’ art. 494 c.p.
Deduce che la falsa attribuzione della qualità di operatore di una società telefonica non può integrare l’elemento oggettivo del delitto in contesta;:ione. Richiama un arresto di questa Corte secondo il quale non integra il deli:ta di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico “effetto giuridico” n. 29636/2020) e che la sussistenza di effetti giuridici è stata ritenuta solo in relazione a specifiche categorie professionali ( come quella di medico o di a di polizia).
2.3. Con terzo motivo denuncia GLYPH violazione di legge per mancami: di motivazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod.pen., applicabile, a suo ci ire in quanto la persona offesa non avrebbe mai disdetto il contratto telefonico stipulato con Tim S.p.A., né sottoscritto un contratto con nuovo operalore telefonico, oltre a non manifestare alcun particolare interesse in relazione alla vicenda di che trattasi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo.
2. Per un esatto inquadramento giuridico della fattispecie deve, tuttavia, preliminarmente rilevarsi l’infondatezza della censura difensiva poste a fondamento del secondo motivo con cui si sostiene l’impossibilità di sussum ere la condotta nell’alveo applicativo dell’art. 494 cod.pen, sul rilievo che la condptta perpetrata sarebbe stata priva di effetti giuridici. Come affeinr ato dall’orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, il 13tto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consiste nell’indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribue o a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce «effetti giuridici», e il delitto si consuma nel momento in cui tal o è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge (cfr. Cass., VI, 03/11/2010, n. 41686, rv. 248817; Cass., sez. VI, 08/01/2014, n. 4394, rv. 258281; Cass., sez. V, 19/06/2008, n. 41142, rv. 241590; Cass., sez., V, 21/01/1999, n. 3645). La nozione di effetto giuridico deve intendersi come riferibile a tutte le qualifiche che, in relazione al rapporto giuridico in atto D al vicenda complessivamente considerata, siano suscettibili di assumere -Ina rilevanza specifica. La formulazione della norma conferisce alla nozione di effatto giuridico, a tal fine rilevante, un ampio contenuto, comprensivo di conseguenze attinenti ai più vari aspetti dei rapporti sociali, purché determinate ( Sez 5, n. 35027, del 17/05/2016, Rv. 267550 – 01;Sez. 2, n. 30229 del 05/06/1(14, Martini, Rv. 260034; Sez. 6, n. 4394 del 08/01/2014, Rv. 258281 – 01; Sez. n. 44955 del 01/12/2010, Rv. 248731; Sez. 5, n. 41142 del 19/06/2008, Rv. 241590; Sez. 5, n. 19472 del 20/12/2006, dep. 2007, Rv. 236632). Non è condotta idonea ad integrare il reato suddetto, l’essersi un sogg etto attribuito una qualità da cui non è possibile fare discendere specifici effetti Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, tuttavia, salvo le valutazioni in concreto che la Corte di rinvio dovrà effettuare in ragione dell’accoglimento del primo motivo, la coni )tta ascritta all’imputato, siccome cristallizzata attraverso il capo di imputaziune, risponde ai canoni richiesti dalla fattispecie incriminatrice, in quanto certar -u.nte idonea a determinare nell’interlocutore una falsa rappresentazione della ria, ltà, attraverso la prospettazione di una falsa circostanza non veritiera preannunciata a nome di un operatore della società ( RAGIONE_SOCIALE) con la quale il destinatario cella comunicazione aveva in essere un rapporto contrattuale, tale da influenzarne la libertà di determinazione contrattuale e da cui sarebbe potuto derivare la stipula di un nuovo contratto con altro operatore telefonico, previa disdetta del con tr3tto in essere.
Ricorrono, in astratto, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 49 cod.pen., essendo configurabile un effetto giuridico quando – in relazione i3C: un rapporto negoziale in essere fra altri soggetti- si verifichi, da parte di un sogg atto estraneo, l’attribuzione di una falsa qualità che gli consente di incidere sul sinallagma contrattuale attraverso la prospettazione di false circostanze ( o presupposti) idonee ad influenzare la valutazione della sua convenienza e del suo protrarsi.
2.È, invece, fondato il primo motivo.
All’imputato è stato contestato di avere effettuato una chiamata verso l’utenza fissa intestata a NOME NOME ( parlando con la figlia), qualificandosi falsamente come dipendente della società RAGIONE_SOCIALE per preannunciare un rincaro della bolletta, pur essendo, in realtà, un dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, altra società procacciatrice di affari per conto di RAGIONE_SOCIALE
Da tale primo segmento comportamentale è derivata l’imputazione per il reato di cui all’art. 494 cod.pen. ( di cui al capo A) il cui nucleo essenziale è stato individuato nell’avere l’imputato «agendo nella qualità di dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, società che procaccia affari per conto di Vodafone s.p.a.» contattato telefonicamente NOME NOME, figlia di NOME NOME, titolare di utenza collegata a rete fissa di TIM s.p.a. «presentandosi falsamente quale dipendente di quest’ultima società ed annunziando una modifica delle condizioni contrattuali in essere ed in particolare un rincaro della bolletta».
Dalla successiva condotta- consistita nell’avere effettuato, alcune ore dopo, una ulteriore telefonata verso la medesima suddetta utenza, formulando una proposta contrattuale per conto di RAGIONE_SOCIALE, così da indurre il Brunone ad effettuare il cambio di operatore con proprio vantaggio, rappresentato dalla eventuale provvigione correlata alla nuova proposta contrattuale- è derivata l’ulteriore contestazione per il reato di truffa tentata, di cui al capo B) per il quale è intervenuta declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela.
Relativamente al reato di cui al capo A), oggetto del presente giudizio, la doglianza difensiva coglie, tuttavia, nel segno in quanto, a fronte di una chiara contestazione della condotta riferita all’essersi l’imputato attribuito la falsa qualifica di dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, come desumibile dal chiaro enunciato letterale riferito a “quest’ultima società”, che nel costrutto accusatorio non può che essere riferito proprio alla società RAGIONE_SOCIALE ( e non ad altra), il Tribunale ha fornito una motivazione che collega la condanna per il reato in contestazione a differente condotta, consistita nell’avere l’imputato
agito sostituendo la propria persona «con quella di un dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, società procacciatrice d’affari della Vodafone, inducendo in errore l’utente» (pag.6).
Viene riportato, in altro passaggio motivazionale, che anche il primo giudice rilevava che «dagli accertamenti dei carabinieri lo stesso imputato non risultava dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, società procacciatrice di affari della Vodafone».
La Corte di appello, a fronte della medesima doglianza difensiva, articolata con i motivi di gravame, si è limitata a considerare che «la differente ed effettiva qualifica di dipendente o collaboratore della società RAGIONE_SOCIALE non costituisce oggetto dell’impianto accusatorio ( afferente la falsa qualità di operatore dipendente di RAGIONE_SOCIALEp.a» dando atto di legare il giudizio di colpevolezza per il reato in contestazione all’attribuzione della falsa qualifica di operatore della società RAGIONE_SOCIALE s.p.a., male interpretando il tenore dell’accusa esplicitata con il capo A), focalizzato sul primo segmento temporale della vicenda ( di avere l’imputato agito attraverso l’attribuzione della falsa qualità di operatore della società TIM s.p.a.).
È fondata, pertanto, la doglianza difensiva espressa in ordine al vizio motivazionale della sentenza e, in particolare, sulla carenza di motivazione in ordine alla statuizione di colpevolezza per la condotta effettivamente oggetto di contestazione, per come descritta in imputazione.
Deve intendersi assorbita la doglianza espressa in ordine al mancalo accoglimento della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
4.In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, e con assorbimento del terzo, la sentenza annullata deve essere annullata con rinvio ad alba sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezior della Corte di appello di Palermo Così è deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE