Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4859 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4859 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bolog che ha qualificato ai sensi dell’art. 494 cod. pen. (capo c. della rubrica) il fatto per cui aveva riportato condanna in primo grado (per il delitto di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen.), confermandone la responsabilità penale e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ragione riqualificazione del delitto contestato, è inammissibile poiché:
la riqualificazione del fatto come contestato nel meno grave delitto di cui all’art. 4 pen. è stata disposta dalla Corte di appello in accoglimento delle doglianze prospettate gravame, e dunque proprio a seguito del dispiegarsi del diritto di difesa, senza operare al modifica in peius del trattamento sanzionatorio, il che esclude con evidenza la violazione del di di difesa e delle garanzie del giusto processo di cui agli art. 111 Cost. e 6 CEDU (cfr. Sez. 6, n del 14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 – 01), il ricorso in effetti non indica in alcun modo; ragion per cui l’impugnazione in parte qua è manifestamente infondata e generica;
la disposta trasmissione degli atti, da parte dello stesso Giudice di appello, al P ministero per le sue determinazione in ordine alla sussistenza nella specie di un ulteriore fa sussumere nella fattispecie di cui all’art. 497-bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, L., Rv. 270206 – 01; Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, Degachi, Rv. 287742 – 01) non è impugnabil sia per carenza di interesse, trattandosi di provvedimento meramente processuale tale da no compromettere la possibilità di difendersi nell’instaurando procedimento, in relazione alla d ipotesi di reato (cfr. Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, Benza, Rv. 279142 – 02), sia perché rientra tra i provvedimenti oggettivamente impugnabili;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cf cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/14/2025.