Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di L ‘ Aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa del ricorrente ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la decisione del Tribunale di Pescara che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui agli artt. 99 e 494 cod. pen., poiché al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio consistente nell’attivazione di una linea telefonica fissa , induceva in errore gli operatori telefonici di RAGIONE_SOCIALE, sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di NOME COGNOME, di cui si attribuiva falsamente il nome per l’intestazione dell’utenza.
Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 494 cod. pen., per avere la Corte errato nel rigettare i motivi di gravame relativi alla mancanza, ai fini della qualificazione del fatto, di una condotta idonea ad essere ricondotta nella fattispecie contestata, nonostante i fatti emersi dalla istruzione dibattimentale. Il ricorrente si sarebbe infatti sostituito illegittimamente a NOME COGNOME attribuendosi falsamente (solo verbalmente e telefonicamente) il nome di questi senza tuttavia che tale preliminare attribuzione trovasse riscontro nella formalizzazione del rapporto contrattuale, di cui non vi è documentazione, e senza che il COGNOME ricevesse l’ingiusto profitto, per essere stata l’utenza fissa allacciata in abitazione di terzi. Il Collegio avrebbe dunque omesso di considerare che la norma incriminatrice non richiederebbe la semplice sostituzione di persona con la spendita del nome, ma la capacità di indurre in errore il destinatario della richiesta. La Corte avrebbe fondato la sentenza sulla circostanza che l’attivazione della linea fissa fosse avvenuta per mezzo di una telefonata dall’utenza intestata al ricorrente, senza soffermarsi su letture alternative idonee a considerare che altri, al fine del proprio profitto, avrebbero potuto effettuare la richiesta di allaccio, e senza la prova che il soggetto agente fosse il ricorrente, e soprattutto senza considerare che tale indizio, in fase di indagine preliminare, avrebbe trovato sostegno nella circostanza, errata, che il ricorrente fosse residente nella abitazione di INDIRIZZO, che avrebbe permesso così di attribuire allo stesso l’ingiusto profitto. La sola, informale indicazione del nome altrui non sarebbe sufficiente a indurre in errore e il gestore telefonico avrebbe potuto verificare la discrasia tra la titolarità formale dell’utenza e l’utenza fissa di cui era stata richiesta l’attivazione. La condotta contestata sarebbe dunque priva della capacità induttiva, e non vi sarebbe prova del vantaggio in capo al ricorrente, poiché questi risulterebbe residente in altro Comune e sarebbe pertanto estraneo al profitto dei reali utilizzatori dell’utenza.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di chiarire quale condotta illecita avrebbe realizzato il ricorrente. Sarebbero infatti state ritenute ‘puntuali e rilevanti’ le dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME, appartenente alla P.G. e autore delle indagini del caso, il quale non avrebbe però sostenuto che ‘l’imputato utilizzando l’utenza telefonica a lui intestata, ha attivato una linea telefonica fissa presso l’abitazione del proprio fratello e facendo uso di documenti riferiti a tale COGNOME NOME, ma si sarebbe limitato ad affermare, come confermato dalla stessa sentenza a pagina 2 della motivazione, che l’attivazione dell’utenza sarebbe stata richiesta da un soggetto -qualificatosi come COGNOME aveva in uso un’utenza telefonica intestata al ricorrente; soggetto che potrebbe dunque anche non essere quest’ultimo, poiché estraneo a qualsiasi vantaggio. Inoltre, non sarebbe stata acquisita alcuna documentazione a conferma della trattativa telefonica.
2.3. Con il terzo motivo, è dedotto vizio di motivazione poiché la Corte non avrebbe esaminato le ragioni difensive in ordine all’insussistenza de gli elementi costitutivi del reato contestato; e non vi sarebbe prova dell’esistenza di un documento riferibile a NOME COGNOME e della sua utilizzazione, nè de ll’ingiusto vantaggio consist ito nell’attivazione in favore del ricorrente della linea telefonica. Nel caso di specie, l’induzione in errore non avrebbe potuto verificarsi qualora l’ente gestore avesse proceduto alla verifica della disponibilità dell’immobile presso il quale attivare il servizio (estraneo a NOME COGNOME).
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, COGNOME.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).
1.1. Ancora, mette conto anticipare che sono inammissibili i motivi di ricorso che costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d’appello ha fornito ampia ed esauriente replica, poiché essi non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
1.2. E quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica. Il sindacato di legittimità, al riguardo, deve essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (tra le tante,
; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME,
Rv. 205621).
2.Tracciate così le linee esegetiche a cui ci si atterrà, i motivi di ricorso -che possono essere trattati congiuntamente perché, nella sostanza, riproduttivi delle medesime lagnanze -sono generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.
2.1. I provvedimenti del duplice grado di merito hanno messo in rilievo che: il soggetto attivo del reato contestato ha attivato la linea telefonica fissa con le false generalità della persona offesa, COGNOME NOME e l’ha agganciata ad un immobile di Penne, INDIRIZZO; la stessa parte lesa aveva, in precedenza, formalizzato una querela per truffa contro ignoti, che si erano fatti recapitare o consegnare, con raggiri, copia della sua carta d’identità e del suo codice fiscale; le false generalità del COGNOME sono state fornite, all’ente gestore di telefonia, da persona che aveva in uso l’utenza cellulare NUMERO_TELEFONO/1556008, intestata all’imputato; in base agli accertamenti di polizia giudiziaria, l’immobile di riferimento del numero di telefono fisso, sito nel Comune di Penne, corrispondeva, significativamente, all’ abitazione di residenza del fratello del ricorrente (pag. 3 sentenza impugnata) ed era frequentato anche da lui. Sfugge, dunque, a censura di intrinseca e manifesta illogicità una ricostruzione del fatto che, in difetto di elementi di segno contrastante, colleghi la responsabilità dell’imputato ad uno strumento a lui attribuibile, il numero di telefono cellulare a lui personalmente intestato, per attivare fraudolentemente un’utenza telefonica fissa all’indirizzo di residenza del fratello, e a lui di fatto comunque riconducibile. E’ del resto principio di diritto condivisibile, già elaborato da questa Corte in un caso molto simile a quello di specie (un furto d’identità per la formazione di un falso contratto di fornitura di energia elettrica), che in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del ” cui prodest “, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (sez.3, n. 15755 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279271; sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988 – dep. 13/12/1988, COGNOME, Rv. 179918; da ultimo, sez. 3, sentenza n. 9225 del 16.01.2015, dep. 3.03.2015, Papinutto + 1, non massimata), come l’intestazione all’imputato del numero di telefono cellulare utilizzato per l’acquisizione illecita dell’utilità , la riferibilità di quest’ultima all’abitazione residenziale di un prossimo congiunto dell’imputato, l’indebita ‘circolazione’ della copia dei documenti personali del denunciante, ragionevolmente sfruttata , nell’occasione, per la stipulazione del contratto di telefonia (a prescindere dall’apprensione processuale della relativa modulistica cartacea , non indispensabile) e del tutto idonea al conseguimento del risultato decettivo, produttivo di potenziale danno economico per la vittima, che ha dovuto rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Le doglianze del ricorso si rivelano, per un verso, generiche, perché meramente reiterative dei motivi di gravame – ai quali la decisione impugnata ha puntualmente replicato – in difetto di adeguato confronto con la ratio decidendi che ha congruamente accostato la commissione del reato a colui che ne abbia tratto concretamente un vantaggio, diretto o indiretto, in presenza di coerenti dati oggettivi di convalida; per altro verso, irricevibili in sede di legittimità
e manifestamente infondate, perché ridotte a note di dissenso, orientate a sollecitare il vaglio di semplici ipotesi e congetture alternative, prive di riscontro negli atti del procedimento.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 23/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME