Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1781 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1781 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza in data 21 marzo 2022, ha confe sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti in data 6 settembre 2021 confronti di NOME per i reati di cui agli artt. 477 e 482 e 494 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e u motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e d corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza im il riferimento alla circostanza che la foto apposta sul documento raffigurasse il soprattutto, che la stessa fototessera è stata rinvenuta nella disponibilità dell’i adeguato e coerente conto del ragionamento seguito e della coerente conclusione sul
Considerato che la seconda doglianza, che censura la ritenuta sussistenza dell’ag di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto, come c osservato dal secondo giudice, ciò che rileva ai fini dell’aggravante è il rapporto d esistente tra i reati contestati e quelli che comunque, al di là della procedibili stessi, risultano comunque come commessi (cfr. sul punto sempre pagina 4 della s impugnata e Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456 – 01; Sez. 5, n 14/04/2003, COGNOME, Rv. 226536 – 01;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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