Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41298 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 14515/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna per il reato di sostituzione di persona, con recidiva infraquinquennale;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto alla mancata assoluzione – è in fatto e reiterativo in quanto non tiene conto dell’ampi argomentazione dedicata dalla Corte territoriale al tema dell’individuazione dell’imputato come responsabile del fatto (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in quanto il diniego del beneficio è stato adeguatamente motivato, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di quest Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.