Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45867 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45867 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1 dicembre 2022, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’artt. 494 cod. pen., per essersi sostituito al padre deceduto, disabile, in sede di rinnovo della polizza assicurativa, così da mantenere il beneficio dell’esenzione dal pagamento del bollo auto, irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. La Corte territoriale aveva osservato come fosse infondato il motivo di appello relativo alla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato posto che il prevenuto, ben consapevole del decesso del padre, intestatario della vettura, si era a lui sostituito nella richiesta di rinnovo della polizza assicurativa così da non dover modificare l’intestazione del mezzo, e da continuare ad usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo, spettante al solo congiunto.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge costituendo la contestata condotta, che si era risolta nell’evasione di una sanzione pari ad euro 1.440,21 (l’importo del bollo auto non versato), il solo illecito amministrativo previsto dall’art. 316 ter cod. pen..
La questione era già stata sottoposta alla Corte territoriale che non aveva motivato sul punto.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione il mancato rilievo della prescrizione del reato (fissato dall’art. 157 cod. pen. in anni sei) che, nell’imputazione, si era indicato come consumato fino al 25 maggio 2016.
Il Procuratore AVV_NOTAIO della Repubblica, nella persona dell’AVV_NOTAIO, ha chiesto venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è inammissibile.
Il primo motivo – speso sulla mancata applicazione del disposto dell’art. 316 ter, comma 2, cod. pen. che prevede che le condotte di “indebita percezione di erogazioni pubbliche” per una somma pari o inferiore ad euro 3.999,96 costituiscano un mero illecito amministrativo – è inammissibile per un pluralità di ragioni.
1.1. Innanzitutto, perché il motivo di appello era solo genericamente motivato, con l’indicazione esclusiva della somma-soglia indicata senza alcuna altra precisazione normativa, così da non consentire alla Corte territoriale una risposta adeguata.
E si è detto come il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, COGNOME, Rv. 262700 e più di recente Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808).
1.2. In secondo luogo, perché la norma in oggetto, il comma secondo dell’art. 316 ter cod. pen., riguarda, per l’inequivoca interpretazione letterale che se ne deve dare, le condotte descritte nel medesimo articolo, al comma primo, ovvero l’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Condotta mai contestata al prevenuto.
Questi, infatti, nulla aveva percepito – dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità europee (come recita la norma) – ma, al più, sostituendosi al padre, si era procurato un ben diverso risparmio di spesa, così concretando una condotta del tutto diversa, e, del resto, contestata ai sensi dell’art. 494 cod. pen. (ove, peraltro il vantaggio patrimoniale configura solo il dolo specifico del reato e non la sua materialità) e non ai sensi dell’invocato art. 316 ter cod. pen..
Il secondo motivo, sull’intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato.
Ai sei anni fissati dall’art. 157 cod. pen., necessari per pervenire all’assunto proscioglimento, devono, infatti aggiungersi, considerando gli atti interruttivi intervenuti nel corso del processo, gli ulteriori anni uno e mesi sei (un quarto di quanto previsto dall’art. 157 cod. pen.) a norma dell’art. 161 cod. pen..
Così che, preso atto che la data di consumazione del reato è, come da imputazione, quella del 25 novembre 2016, il termine di prescrizione decorrerà soltanto, salvo ulteriori periodi di sospensione (che risulta ultroneo individuare), il 25 novembre 2023, a tacere del fatto che l’inammissibilità degli odierni motivi di
ricorso comporta l’irrilevanza del periodo di tempo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266), del 1 dicembre 2022.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 26 settembre 2023.