Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 01/04/1963
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 494 e 640 cod. pen., è manifestamente infondato;
che, invero, ai sensi dell’art. 494 cod. pen., il delitto di sostituzione di persona ha carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica e, in tal ipotesi, può ritenersi assorbito solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica (cfr. Sez. 2, n. 8754 del 28/01/2005, Maisto, Rv. 231147 – 01);
che, dunque, il delitto di sostituzione di persona, avendo carattere sussidiario solo rispetto ad altri delitti contro la fede pubblica, può concorrere formalmente con quello di cui all’art. 640 cod. pen., stante la diversità dei beni giuridici protett consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio, né può ritenersi assorbito nella truffa ai sensi dell’art. 84 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647 – 01; Sez. 5, n. 5109 del 13/12/1977, dep. 1978, COGNOME, Rv. 138853 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato ed applicato la legge penale, conformemente al dato normativo ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità, nonché ampiamente argomentato sul punto (si veda, in particolare, pag. 7);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione dell’imputato alla possibilità di beneficiare di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. pen. è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione una valutazione di merito che non è sindacabile in sede di legittimità;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, COGNOME, Rv. 286031 – 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716);
che, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 2024.