Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44825 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI LECCE
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione e per la conferma agli effetti civili;
udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 8 giugno 2022 la Corte di-appello di Lecce confermava la decisione con la quale il Tribunale di Brindisi, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di nove mesi di reclusione e 250 euro di multa per i reati di sostituzione di persona e truffa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l’imputato si era fatto consegnare dai Carabinieri un veicolo, ritrovato danneggiato su una strada provinciale, asserendo di esserne il proprietario, pur avendolo ceduto mesi prima a NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., e vizio della motivazione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice “a sorpresa”, a fronte della originaria imputazione, nella quale venivano contestati i reati ex artt. 81, 624 e 483 cod. pen., “con la violazione dei princìpi dell’equo processo per l’impossibilità per le parti di contribuire al dibattito ossia alla formazione del convincimento del giudice nel contraddittorio”, princìpi affermati da tempo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62, 64, 125, 191 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione con la quale la Corte ha confermato l’affermazione di responsabilità sulla base della prova costituita dal verbale di sequestro, erroneamente ritenuta una prova documentale, in assenza dell’esame (richiesto dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen.) degli operanti che tale atto redassero, e considerata anche la inutilizzabilità delle dichiarazioni agli stessi rese da COGNOME, ai sensi degli artt. 62 e 64 del codice di rito.
2.3. Vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico, non potendo assurgere a valore di prova la dichiarazione della persona offesa non suffragata da riscontri.
L’imputato, poi, non si rapportò mai con detta persona né si qualificò come proprietario del mezzo, ma tuttalpiù approfittò dell’errore dei militari che dalla visura del P.R.A. lo identificarono quale intestatario del veicolo.
2.4. Vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante l’autovettura di modico valore fu immediatamente restituita alla persona offesa.
2.5. Vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, essendo insufficiente il solo richiamo ai precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
2. La sentenza impugnata ha correttamente escluso che il Tribunale, riqualificando il fatto contestato, avesse violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull’oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205617; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271607).
Quanto alla eccepita violazione del diritto di difesa, che costituisce la effettiva doglianza proposta con il primo motivo, va ricordato sul punto che il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione dell’art. dell’art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione EDU datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l’imputato, una volta informato dell’accusa, sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita trattandosi di una condizione fondamentale dell’equità del processo. Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti p quali l’imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l’accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere
della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente.
Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga “a sorpresa”, bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l’imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da que mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, COGNOME, Rv, 279772; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278093; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125).
Nel caso di specie va evidenziato che nella sentenza del Tribunale si legge che il giudice, nel corso della discussione, aveva prospettato la possibilità di una riqualificazione giuridica del fatto, in parte ipotizzata dalla stessa difesa là dove aveva sostenuto la “possibilità di configurare il delitto di cui all’art. 494 c.p (pag. 7), circostanza richiamata anche dalla Corte territoriale (pag. 4) e obliterata dal ricorrente negli atti d’impugnazione.
La riqualificazione dei fatti, dunque, è avvenuta già in primo grado e non a sorpresa e, in ordine alla nuova definizione giuridica della falsità, ha comportato la condanna per un reato meno grave di quello originariamente contestato, in relazione al quale la difesa non ha neppure prospettato la possibilità di richiedere nuove prove.
I giudici di merito hanno legittimamente utilizzato il verbale di rinvenimento e consegna dell’autovettura a fini probatori, inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto atto irripetibile.
Dalla ricostruzione delle due conformi sentenze risulta dimostrato documentalmente che il veicolo in questione era stato ceduto da NOME COGNOME a NOME COGNOME il 20 ottobre 2014; che i Carabinieri di Mesagne rinvennero il veicolo incidentato il 12 marzo 2015 e che solo il giorno successivo il suddetto trasferimento di proprietà fu annotato nei registri del P.R.A.
Proprio per tale ragione i militari restituirono il mezzo ad NOME dopo che questi – come risulta dal suddetto verbale – si qualificò come proprietario del
mezzo, dichiarazione con la quale l’imputato commise il reato di sostituzione di persona, essendosi attribuita una falsa qualità.
Non vi è stata alcuna violazione degli artt. 62 e 64 del codice di rito, considerato che in quel momento non vi era – né era ragionevolmente ipotizzabile – alcun procedimento penale nei confronti di COGNOME, sorto proprio in seguito alle sue false dichiarazioni, grazie alle quali egli ottenne la restituzione dell’autovettura già ceduta a COGNOME, supportate dalle risultanze al P.R.A.
Non si trattò, dunque, di un semplice errore dei militari, ma di un artifizio dallo stesso posto in essere, finalizzato a ottenere la consegna del veicolo.
Va ribadito che la struttura del delitto di truffa non esige l’identità fra la persona offesa dal reato che ha subito il danno patrimoniale e quella indotta in errore e, quindi, detto reato sussiste, pur in mancanza di tale identità, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista – come nel caso di cui si tratta – un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitt ed il danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, COGNOME, Rv. 282304; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273820; Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263520; Sez. 2, n.43143 del 17/07/2013, COGNOME, Rv. 257495; Sez. F., n. 33884 del 23/08/2012, COGNOME, Rv. 253474).
Correttamente i giudici hanno ravvisato nella condotta dell’imputato anche il delitto di sostituzione di persona, per integrare il quale è necessaria e sufficiente una condotta ingannevole, che induca il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome, di un falso stato o – come nel caso in esame – di false qualità personali, cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 2020, De Gaetani, Rv. 278146; Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263103).
E’ manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato la mancanza di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.
La Corte di appello ha richiamato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 274489).
In ogni caso – come è risultato documentalmente e non è stato neppure contestato dalla difesa – il veicolo era stato ceduto dall’imputato alla parte civile alcuni mesi prima e, a prescindere dall’integrale pagamento del mezzo da parte dell’acquirente, è pacifico che il venditore, non più proprietario, non avesse diritto alla consegna dell’autovettura.
In ordine al giudizio di particolare tenuità del fatto va ricordato che esso postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044).
Nel caso di specie il giudice di appello ha rimarcato la gravità della condotta e ha escluso che la persona offesa abbia subìto un danno esiguo dall’imputato, peraltro gravato di precedenti penali per furto e truffa, reati dimostrativi della abitualità del comportamento dell’autore, ravvisabile quando egli «abbia commesso più reati della stessa indole».
Proprio in ragione di detti precedenti penali la Corte territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, in assenza, peraltro, di positivi elementi di valutazione, neppure indicati nell’atto di appello, nel quale si era genericamente dedotto soltanto che i precedenti dell’imputato erano risalenti nel tempo.
Ricordato che i precedenti penali possono essere da soli sufficienti per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), va ribadito che il giudice di merito, in ogni caso, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv, 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.
Così deciso il 10 ottobre 2023.