Sostituzione di Persona e Truffa: Due Reati Autonomi che Possono Coesistere
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale: il reato di sostituzione di persona e quello di truffa non si assorbono a vicenda, ma possono concorrere. Questa decisione chiarisce che, anche se la vittima di una truffa ritira la querela, l’autore del reato può comunque essere processato e condannato per essersi finto qualcun altro. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in Corte d’Appello per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’articolo 494 del codice penale. L’imputato sosteneva che tale accusa dovesse essere considerata assorbita nel più ampio reato di truffa (art. 640 c.p.), per il quale il procedimento si era concluso con un’archiviazione a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa.
Secondo la tesi difensiva, l’atto di fingersi un’altra persona era stato un mero strumento per commettere la truffa. Di conseguenza, una volta estinto il reato principale (la truffa), anche la condotta strumentale (la sostituzione di persona) avrebbe dovuto perdere la sua rilevanza penale.
La Decisione della Corte e la coesistenza tra sostituzione di persona e truffa
La Suprema Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando come la tesi del ricorrente si ponga in netto contrasto con la normativa vigente e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il punto centrale della decisione è che i due reati, sebbene spesso connessi nella pratica, sono completamente autonomi e possono concorrere formalmente. Questo significa che un’unica azione può violare contemporaneamente entrambe le norme penali, dando luogo a due distinti addebiti.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sulla diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici. L’articolo 640 del codice penale (truffa) è posto a tutela del patrimonio. Il suo obiettivo è proteggere i cittadini da raggiri che possano causare loro un danno economico.
D’altra parte, l’articolo 494 del codice penale (sostituzione di persona) tutela un bene giuridico di natura pubblicistica: la fede pubblica. La norma mira a proteggere la fiducia collettiva nell’identità delle persone e nella veridicità delle loro qualità personali e sociali, elementi essenziali per la sicurezza e la correttezza delle relazioni interpersonali e giuridiche.
Poiché gli interessi protetti sono diversi e non sovrapponibili, non può esistere un rapporto di assorbimento o specialità tra i due reati. La condotta di chi si finge un’altra persona per truffare qualcuno lede contemporaneamente due beni distinti: il patrimonio della vittima e la fede pubblica della collettività. Di conseguenza, la remissione della querela per la truffa, che estingue il reato contro il patrimonio, non ha alcun effetto sulla procedibilità del reato di sostituzione di persona, che lede un interesse pubblico e generale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio di grande rilevanza pratica. Chi utilizza l’identità altrui per commettere illeciti, come le sempre più frequenti truffe online, deve essere consapevole che risponderà penalmente per la sostituzione di persona a prescindere dall’esito del procedimento per la truffa. Anche un accordo risarcitorio con la vittima o il ritiro della querela non basteranno a cancellare le conseguenze penali legate alla lesione della fede pubblica. Questa decisione serve da monito, sottolineando come l’ordinamento giuridico attribuisca un valore autonomo e fondamentale alla corretta identificazione delle persone nei rapporti sociali.
 
Il reato di sostituzione di persona può essere considerato parte del reato di truffa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che sono due reati distinti e autonomi che possono concorrere, poiché non vi è un rapporto di specialità o assorbimento tra le due fattispecie.
Perché la sostituzione di persona e la truffa sono considerati reati separati?
Perché proteggono beni giuridici diversi: il reato di truffa (art. 640 c.p.) tutela il patrimonio, mentre il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) tutela la fede pubblica.
Se la vittima di una truffa ritira la querela, l’accusa di sostituzione di persona collegata viene archiviata?
No. Poiché i reati sono autonomi, la remissione della querela per il reato di truffa estingue solo quest’ultimo, ma non ha alcun effetto sulla procedibilità e punibilità del reato di sostituzione di persona.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35264 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35264  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legg e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazion posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 494 pen., per mancato assorbimento di tale reato all’interno di quello di cui all’art. cod. pen., dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela, manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul punto con argomentazioni conformi al dato normativo e alla giurisprudenza di questa Corte (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, a tenore della quale il reato d sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubbl e nella tutela del patrimonio, in senso conforme a quanto stabilito da Sez. 2, 26589 del 11/09/2020, Ventirniglia, Rv. 279647 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.