Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40663 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 494 cod. pen. (fatti commessi in Spoltore in data anteriore al 6 gennaio 2017);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 494 cod. pen. e vizio d motivazione, non è consentito in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, si pretende da questa Corte di prendere posizione tra le divers letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evident dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (vedasi pag. 2 d sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha confermato il giudizio di penale responsabili dell’imputato, in quanto dal compendio probatorio in atti risultava indubitabilmente che la car d’identità intestata a COGNOME NOME – esibita all’Ufficio Postale di Spoltore in funzio dell’attivazione della postepay n. NUMERO_CARTA – avesse un diverso numero di serie e una differente fotografia di riconoscimento rispetto al documento originale);
che il secondo motivo, che denuncia l’erronea determinazione della pena, segnatamente sotto il profilo all’omessa motivazione in punto di meritevolezza delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è generico e non è consentito, posto che, con giudizio in fatto insindacabile in quest sede in quanto sostenuto da ragionamento ineccepibile in diritto e non manifestamente illogico, la Corte territoriale ha spiegato di come l’appellante non fosse meritevole di nessun alt mitigazione della pena inflittagli in considerazione delle modalità della condotta di reato nonc della sua personalità, quale emergente dal fatto ascrittogli e dai precedenti penali annoverati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il consigli r
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Il Presidente