Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29405 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Novara il 28/12/1971; rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia; avverso la sentenza in data 11/03/2025 n. 1166 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
letta la memoria della difesa datata 30.6.2025;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1166 in data 11 marzo 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale di Torino nei confronti di COGNOME NOME per il reato di truffa in concorso commesso in Torino tra il 30/05/2017 e il 02/06/2017 ai d di NOME COGNOME.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sens dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione de circostanze attenuanti generiche; in particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, motivazione apparente e generica, non abbia indicato elementi che consentano il vaglio delle ragioni poste a fondamento della scelta di non concedere le invocate attenuanti.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata conversione de pena in sanzione sostitutiva, richiesta con l’atto di appello (p.4.), osservando che entram giudici del merito hanno omesso di motivare sul punto nonostante l’irrogazione di una pena pari ad un anno di reclusione e quindi rientrante nei limiti previsti dalla legge per la convers stessa e l’esistenza, a seguito della c.d. riforma Cartabia, di un preciso onere motivazionale ordine all’applicabilità o meno della sanzione sostitutiva. Nel caso di specie, precisa il ricor non sarebbero ravvisabili condizioni ostative alla possibile applicazione di pena sostituti rientrando il COGNOME nei parametri soggettivi all’uopo previsti, essendo possibile la sostituz della pena nei confronti di soggetti recidivi, pur reiterati; in ogni caso, rileva la difesa, di appello sul punto, non ha effettuato alcuna valutazione o giudizio prognostico sulla personali dell’imputato finalizzati al rigetto della richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Quanto al primo motivo, è d’uopo ricordare il principio giurisprudenziale secondo il qual la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in se di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419) anche allorquando il dinie del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti d parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a que decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
E’ stato anche statuito, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da un lato, che è sufficiente l’assenza di circostanze di segno positivo a tal fine ( che non basta più l’incensuratezza dell’imputato al riguardo: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489) e, dall’altro lato che si tratta di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non manifesta illogico o contraddittorio (bastando a tale scopo il richiamo ostativo anche di uno solo dei cr di cui all’articolo 133 cod. pen.: Sez. 4, n.48055 del 16/11/2023, non massimata; confronta negli stessi termini: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 5, n. 7463 del 10/02/2024, non nnassimata; Sez. 4, n.20771 del 16/05/2024, non massimata; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
2.1 Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come element decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, oltre ai suindicati indici di valutazione negativa in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio (entità del danno cagionato alla persona offesa, precedenti penali), la sostanziale assenza di ragioni giustificat per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/20 Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125)
Fondato è invece il secondo motivo di ricorso, con il quale si è dedotto il difet motivazione in ordine all’omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena.
3.1. Secondo il consolidato convincimento espresso dalla Corte di cassazione (ex plurimis Sez.5, n. 48117 del 26/10/2023), la decisione di applicare la pena sostitutiva si correla a indicazione normativa di individuare una pena che sia la più idonea alla rieducazione del condannato; nell’ambito di tale valutazione, il giudice dovrà pertanto indicare anche sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a prevedere, per il futuro, l’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato. La Corte territoriale, invece, dando conto n motivazione, in punto di trattamento sanzionatorio con riguardo ai criteri di cui all’art. 133 pen., delle ragioni che, implicitamente, sono state ritenute ostative alla richiesta sostitu della pena detentiva irrogata (v. p. 4 atto di appello), si limita a correlare la dec esclusivamente alle condotte pregresse dell’imputato, richiamando, oltre alla gravità del reato all’entità del danno cagionato alla persona offesa, i numerosi precedenti specifici (p.6 sentenz
Conclusivamente, sussiste il lamentato difetto di motivazione su tale punto, con l conseguenza che l’impugnata sentenza dev’essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per rivalutare la concessione della sostituzione della pena detentiv dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibi
nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presit ente