Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42012 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME e la memoria con cui rileva l’impossibilità, tenuto conto della data pendenza del processo dinanzi alla Corte di appello e di quella al cospetto di quesl:a Corte, di poter richiede la sostituzione della pena detentiva in detenzione domiciliare;
OSSERVA
Ritenuto che il ~primo motivo con cui si deduce la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 393 bis cod. pen. è riproduttivo di doglianza confutata dalla Corte di appello nella parte in cui, analizz l’integrale condotta contestata, ha rilevato come l’attività dei pubblici ufficiali che ebbero a fer ricorrente per poter disporre un fermo di identificazione si rendeva necessaria in quanto rientrante ne ordinarie attività di pubblica sicurezza;
ritenuto che manifestamente infondata risulta la censura in ordine all’integrazione del concorso formale ex art. 81 cod. pen. in ipotesi di condotta oppositiva rivolta nei confronti di più pubblici uf militando in tal senso ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (SU, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771);
rilevato che riproduttiva risulta la censura in merito alla richiesta sostituzione della pena detentiv pena pecuniaria, esclusa con corretta motivazione là dove ha fatto riferimento ai plurimi precedenti p analoghi reati;
rilevato che non è questa la sede in cui può essere richiesta la sostituzione della pena secondo quanto previsto dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, espressamente demandata dall’art. 9 comma 1, secondo periodo (disposizione transitoria), al giudice dell’esecuzione “all’esito del procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto”, sintagma della norma che attribuisce cronologica valenza non alla “pendenza” (come vorrebbe far intendere la difesa nell’att difensivo trasmesso a questa Corte) /ma “all’esito” del procedimento pendente; che, pertanto, deve ritenersi superata la dedotta impossibilità di presentare la richiesta di sostituzione della pena nella fase interme in cui il processo non risulta pendente né in appello (successivamente alla decisione) né in cassazione (prima della pendenza del ricorso presso la Corte); che la previsione transitoria individua con la necessar specificità e completezza, senza alcuna lacuna o possibile nocumento per l’imputato, la procedura da seguire ed il giudice competente quando il procedimento non sia più pendente presso la Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.