Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51209 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51209 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex a t. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata il 25/10/2022, il Tribunale di Genova dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di rapina ai danni di NOME COGNOME e lo
condannava alla pena di giustizia. Investita dall’impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata il 03/05/2023, ha riqualificato il fatto quale furto con strappo a norma dell’art. 624-bis cod. pen. e, con l’applicazione – oltre che delle circostanze attenuanti generiche già disposte in primo grado – della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione e di 412 euro di multa, escludendo la sostituzione della pena detentiva in considerazione dei precedenti dell’imputato e dei rapporti disciplinari relativi alla detenzione.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea applicazione dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981; la negazione della sostituzione della pena detentiva non è fondata sugli indici di cui all’art. 133 cod. pen., ma si basa su elementi controvertibili, in quanto i precedenti non sono ostativi, mentre i rapporti disciplinari in carcere non dimostrano la mancanza di autocontrollo, tanto più che l’art. 71 d. Igs. 150 del 2022 non prevede condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Ai fini della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria il giudice deve ricorrere ai criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. (tra i qual rientrano gli elementi valorizzati nel caso di specie dalla sentenza impugnata), ma ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717; conf., ex plurimis, Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cenci, Rv. 279876).
Il principio – valido anche con riferimento alla disciplina in esame così come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022 – è stato congruamente applicato dal giudice di appello, richiamando i plurimi precedenti dell’imputato (per motivi di lucro o contro il patrimonio) e i rapporti disciplinari in carcere espressivi delle difficoltà a sottostare a regole e controlli. Alla luce dei rilievi che precedono, non scalfiti dalle deduzioni proposte con il ricorso – peraltro in parte versate in fatto
(lì dove fa riferimento alla prima esperienza carceraria dell’imputato) – deve dunque ribadirsi che l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716). Il che rende ragione dell’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023.