Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26649 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26649 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a NAPOLI il 18/06/1979
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Napoli.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e rigetto nel resto
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata dall’abuso delle condizioni di minorata difesa.
Alla COGNOME si contestava di avere tratto in inganno NOME COGNOME inducendolo a versare la somma di 40, 99 euro per l’acquisto di una macchina per il caffè posta in vendita sulla piattaforme ‘ Ebay ‘ .
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 61, n. 5) cod. pen.) e vizio di motivazione: non sussisterebbe l’aggravante dell’abuso delle condizioni di minorata difesa in quanto la ricorrente avrebbe avuto dei contatti telematici con l’acquirente che avrebbero eliso la condizione di vulnerabilità generata dalla vendita su piattaforme telematiche, consentendo una contrattazione ‘ ordinaria ‘;
2.2. violazione di legge (art. 20bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità: nonostante la ricorrente avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva con il ‘ lavoro di pubblica utilità ‘ , la Corte di appello aveva rigettato l’istanza facendo riferimento alla mancanza delle condizioni per applicare la ‘ pena pecuniaria ‘ .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto dalla ricorrente solo con il ricorso per cassazione, in violazione dell ‘art. 606, comma 3 , cod. proc. pen.
Il secondo motivo è, invece fondato.
2.1. Con l ‘ atto di appello NOME COGNOME chiedeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Tuttavia la Corte di appello motivava il rigetto di sostituzione della pena detentiva facendo esclusivo riferimento alla carenza delle condizioni per la applicazione della ‘ pena pecuniaria ‘ , senza considerare la possibilità di sostituzione con il ‘ lavoro di pubblica utilità ‘ , espressamente richiesto dalla ricorrente
2.2. La sentenza impugnata, sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudizio sulla responsabilità deve essere dichiarato irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità
Così deciso, il giorno 14 maggio 2025