Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9708 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9708 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena d anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 73 co. 4, 80 co. 2 309/90, per aver trasportato 33 chilogrammi di hashish e detenuto all’interno della prop abitazione ulteriori 124,1 chilogrammi di sostanza stupefacente della stessa tipologia.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazion legge in ordine al trattamento sanzionatorio, eccedente il minimo edittale, e al dinieg concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestat aggravante.
Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionator sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridi Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha evidenziato che non sussistono elementi significa di novità a sostegno della tesi difensiva già sottoposta al vaglio del primo giudice e disattes primo giudice, ritenendo congrua la pena corrispondente al medio edittale, così come ha ritenuto congruo l’aumento applicato per l’aggravante, alla luce degli elementi indicati dal primo giudi quali il dato ponderale, la quantità elevata di principio attivo ricavabile, la personalità c dell’imputato, vicino agli ambienti criminali e non nuovo ad esperienze nel settore de stupefacenti.
Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale h richiamato le caratteristiche dell’azione e, in particolare, le modalità di trasporto della so chiaramente finalizzate a una cessione all’ingrosso, nonché la negativa personalità del Quest’ultimo, infatti, pur avendo ottenuto la riabilitazione per precedenti condanne in materi stupefacenti, è nuovamente incorso in reati analoghi nel 2013 e, successivamente, nei fatt oggetto del presente giudizio, escludendo la possibilità di ulteriori riduzioni in ragione dell’ offensività della condotta, non mitigata da generiche dichiarazioni circa il coinvolgimento di neppure identificati.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026